Le FAQs (domande frequenti) costituiscono una collezione di domande e di problematiche riguardanti le attività quotidiane del personale delle università, delle biblioteche universitarie e dei progetti di ricerca.
Le FAQs offrono risposte semplici a domande precise, rimandando, attraverso numerosi link, a testi di approfondimento maggiormente dettagliati ed esplicativi. In questo modo, le FAQs offrono un’introduzione un primo orientamento nel campo complesso del diritto d’autore.
LISTA DI TUTTE LE FAQs
1.1-1 In quali casi si pone la questione del diritto applicabile?
In tutti i casi che presentano un risvolto internazionale: l’utilizzazione di un’opera all’estero, la conclusione di un contratto tra due persone residenti in due Stati differenti, una violazione del diritto d’autore commessa in uno Stato diverso da quello in cui risiede il titolare dei diritti, ecc.
1.1-2 Perché è fondamentale determinare quale sia il diritto applicabile?
Nessuna disciplina del diritto d’autore è uguale alle altre: una norma può prevedere la protezione di un’opera e un’altra negarle il carattere dell’originalità, la durata della protezione può essere terminata in uno Stato (ad esempio, in Svizzera i programmi per computer sono protetti soltanto per 50 anni), la protezione può essere prevista a partire da momenti diversi, il titolare dei diritti può essere un soggetto diverso (si pensi al regime specifico dell’opera collettiva in Francia), il diritto d’autore può prevedere eccezioni differenti… Si tratta di tutta una serie di aspetti che trovano soluzioni diverse nei diversi Stati.
1.2-1 Per le ricerche relative alla sua tesi di laurea, uno studente svizzero vorrebbe fotocopiare un articolo di una rivista scientifica disponibile presso la biblioteca dell’Università di Ginevra. Quale diritto dovrà essere applicato?
Poiché l’utilizzazione avviene in Svizzera, l’art. 110 LDIP prevede l’applicazione del diritto svizzero, a prescindere dalla nazionalità dell’autore dell’articolo in questione o dell’editore della rivista.
1.2-2 Uno scultore cambogiano realizza un’installazione presso l’Università di Lucerna. L’università desidera utilizzare sui propri opuscoli una foto che ritragga anche la scultura. Sotto il profilo di quale diritto occorre valutare la situazione?
Poiché l’utilizzazione avviene in Svizzera, l’art. 110 LDIP prevede l’applicazione del diritto svizzero. Non è necessario verificare se vi siano norme di convenzioni internazionali che regolino le discriminazioni in base alla nazionalità, poiché la LDIP e la LDA non operano distinzioni tra cittadini svizzeri e di altri Stati.
1.2-3 Un docente di fisica vuole utilizzare contenuti creati da un grafico, che probabilmente sono protetti dal diritto d’autore, per inserirli nel suo corso. Qual è il diritto applicabile all’utilizzazione di questi contenuti?
Per rispondere a questa domanda è necessario interrogarsi su quale sia il luogo di utilizzazione dei contenuti. Se l’utilizzazione avviene in Svizzera, si applica il diritto d’autore svizzero. È questo il caso, ad esempio, se l’insegnante inserisce i contenuti di terze persone in una presentazione PowerPoint che stampa e poi distribuisce ai suoi studenti e se tutte le utilizzazioni avvengono in Svizzera. Il docente può quindi appellarsi anche alle disposizioni restrittive di cui all’art. 19 cpv. 1 LDA, in particolare l’uso privato a fini didattici, e a determinate condizioni utilizzare i contenuti protetti anche senza il consenso degli autori.
1.2-4 L’utilizzazione dei contenuti nell’ambito dell’uso privato a fini didattici, prevista come eccezione dal diritto d’autore svizzero, è valida anche all’estero?
Le restrizioni previste dall’art. 19 LDA,tra cui quella dell’uso privato a fini didattici, non trovano applicazione al di fuori della Svizzera. L’utilizzazione dei contenuti protetti da parte del docente all’estero non è coperta dal diritto svizzero ma dal diritto straniero applicabile. Occorre pertanto prestare attenzione, dato che le condizioni relative all’utilizzazione dei contenuti protetti poste dal diritto straniero potrebbero essere più stringenti.
1.3-1 Le opere create da cittadini svizzeri in Svizzera saranno sempre protette dal diritto svizzero per quanto riguarda le utilizzazioni all’estero?
Di regola no. La maggior parte degli Stati applica infatti il diritto dello Stato in cui viene chiesta la protezione (principio della lex loci). Tuttavia, alcuni Stati applicano il diritto di origine all’intero contenzioso o a determinati aspetti (ad esempio, la determinazione del titolare dei diritti). Per questo motivo la risposta sarà diversa a seconda del singolo caso, dello Stato in cui viene avviata la procedura e del diritto applicabile cui farà riferimento il diritto internazionale privato dello Stato in questione.
1.4-1 Uno studente francese firma con l’Università di Ginevra un contratto per la traduzione di un romanzo tedesco. Nel contratto viene specificato che si applica il diritto svizzero. Tale diritto sarà sempre applicabile nei confronti di terzi?
Nei rapporti tra lo studente e l’Università sarà applicabile il diritto svizzero, dato che le parti contrattuali si sono avvalse del principio dell’autonomia contrattuale e hanno effettuato una scelta del diritto (art. 116 LDIP). Nei rapporti con terzi (come l’autore tedesco), invece, si applicheranno le normali regole relative ai conflitti di leggi. Infatti, non essendo i terzi parti del contratto di traduzione, le sue disposizioni non sono applicabili nei loro confronti.
1.4-2 Una traduttrice che risiede in Francia firma con l’Università di Ginevra un contratto di cessione dei diritti d’autore su una sua traduzione, in cui non si specifica il diritto applicabile. Se nasce una controversia, quale diritto si applica?
Se il tribunale competente è quello di Ginevra, poiché la traduttrice ha ceduto i suoi diritti d’autore, il tribunale ginevrino questo applicherà il diritto internazionale privato svizzero (LDIP), che all’art. 122 cpv. 1 prevede l’applicazione del diritto dello Stato di residenza della traduttrice (ossia della persona che cede i suoi diritti d’autore): in questo caso, quindi, il diritto francese.
1.5-1 Per arricchire il suo blog in francese, un professore che collabora con l’Università di Neuchâtel vuole pubblicare una foto scattata nell’atrio della stazione di Zurigo con la scultura di Niki de Saint Phalle. Quali aspetti occorre considerare?
Il blog del professore si può ritenere rivolto al pubblico francese e svizzero e avere quindi come luogo di consultazione sia la Francia sia la Svizzera. Mentre l’utilizzazione della fotografia non porrà nessun problema in Svizzera (il diritto d’autore svizzero prevede in questi casi un’utilizzazione illimitata per le opere ubicate su suolo accessibile al pubblico, art. 27 LDA), tale eccezione non esiste in Francia. L’utilizzazione della fotografia in Francia (e quindi sul blog del professore) non è ammessa senza il consenso dei successori legali dell’artista. Tali aventi diritto potrebbero quindi lamentare una violazione dei loro diritti (utilizzazione della fotografia senza consenso) in Francia, adducendo la motivazione che l’opera verrebbe utilizzata in Francia senza consenso.
2.1-1 Quando un’opera è protetta dal diritto d’autore?
Le opere che sono state prodotte da una persona («creazione dell’ingegno»), che sono percepibili attraverso i sensi e riflettono una certa misura di originalità e, quindi, si differenziano da quelle già esistenti, sono protette dal diritto d’autore (art. 2 cpv. 1 LDA ).
2.1-2 È, in qualche modo, determinante il fatto che altre persone trovino un’opera «scandalosa» o «di basso livello»?
No. Gli aspetti estetici o morali non devono essere presi in considerazione quando si valuta se un’opera è protetta dal diritto d’autore. Ciò che è determinante è lo scopo per cui è stata creata l’opera. Ciò non toglie che, con l’opera, si possano ledere i diritti di altre persone, in particolare il diritto della personalità – o che l’opera possa rappresentare una fattispecie penale, come un delitto contro l’onore.
2.1-3 Un’opera è tutelata dal diritto d’autore soltanto se presenta un particolare valore (economico, storico, artistico ecc.)?
No. Il valore dell’opera è irrilevante.
2.1-4 A partire da quando un’opera è protetta dal diritto d’autore?
L’opera è protetta dal diritto d’autore dal momento in cui è creata (art. 29 cpv. 1 LDA ). Ai fini della protezione ai sensi del diritto d’autore non è quindi necessario che un’opera venga anche pubblicata.
2.1-5 Il simbolo del copyright © è indispensabile per proteggere un’opera?
No, la protezione ai sensi del diritto d’autore non richiede né registrazione né apposizione del simbolo del copyright. Non è nemmeno necessario riportare un’indicazione di avvertimento come, ad esempio, «Tutti i diritti riservati».
2.1-6 Si può assumere che un’opera contrassegnata dal simbolo del copyright sia protetta dal diritto d’autore?
Secondo il diritto d’autore svizzero non è necessario contrassegnare un’opera protetta e non è nemmeno possibile registrarla.La protezione di un’opera ai sensi del diritto d’autore dipende dal rispetto delle condizioni di cui all’art. 2 cpv. 1 LDA. Se sussistono tali condizioni, l’opera è protetta dal momento in cui è creata (art. 29 cpv. 1 LDA). L’apposizione di un simbolo del copyright può comunque rappresentare un eventuale avvertimento per l’utilizzatore o l’utilizzatrice di un’opera, a segnalare che potrebbe trattarsi di un’opera protetta.
2.1.1-1 Un’immagine ripresa da una videocamera di sorveglianza è un’opera protetta?
No, non si tratta di una creazione dell’ingegno umano perché l’immagine è stata prodotta automaticamente, senza intervento dell’uomo.
2.1.4-1 Il titolo di un libro come [Panoramica sul diritto d’autore] può essere protetto dal diritto d’autore?
No, manca il carattere dell’unicità e dell’originalità del titolo. Non ci sono termini, parole o combinazioni di parole inusuali e sorprendenti. Anche altre persone avrebbero potuto utilizzare questo titolo per un libro.
2.1.4-2 Una dottoranda sta scrivendo la sua tesi e, per ora, ha redatto soltanto l’introduzione. Un docente può pubblicarla senza problemi?
No, anche le opere non completate (in questo caso l’introduzione) possono essere protette dal diritto d’autore, anche se il lavoro è ancora agli inizi. Proprio nell’introduzione si riscontra una prestazione creativa individuale e originale degli autori che, con parole proprie, spiegano la loro idea e le loro motivazioni. Inoltre, ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 LDA, soltanto la dottoranda può esercitare il diritto alla prima pubblicazione che le spetta. Si tratta di un diritto morale dell’autore che non può essere ceduto al docente.
2.1.4-3 La bozza per ora incompleta di un romanzo costituisce un’opera protetta dal diritto d’autore?
Sì, se risultano adempiuti i criteri di cui all’ art. 2 cpv. 1 LDA: anche l’opera incompleta o non completata o una parte di un’opera deve costituire una creazione dell’ingegno dal carattere originale.
2.1.4-4 Una docente prepara per i suoi studenti una bibliografia che riporta, per ogni opera, l’autore, il titolo, l’edizione, il codice ISBN, la casa editrice e una breve descrizione. Può inserire questi dati nella sua bibliografia senza difficoltà?
Dipende: tutti questi dati costituiscono metadati che sono protetti dal diritto d’autore soltanto se, ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LDA, rappresentano prestazioni creative dal carattere originale. I dati relativi ad autore, titolo, edizione, codice ISBN e casa editrice non lo sono. La breve descrizione, invece, è una prestazione creativa ed è quindi protetta dal diritto d’autore; la docente dovrebbe chiedere alla casa editrice il consenso all’utilizzazione.
Trattandosi tuttavia di un’utilizzazione in un contesto didattico, la docente può appellarsi alla disposizione restrittiva di cui all’ art. 19 cpv. 1 lett. b LDA e non aver bisogno di alcun consenso (uso privato a fini didattici). È importante sottolineare tuttavia che la docente è autorizzata a riportare nella sua bibliografia soltanto degli estratti delle descrizioni brevi (impossibilità di realizzare riproduzioni complete ex art. 19 cpv. 1 lett. b in combinato disposto con l’art. 19 cpv. 3 lett. a LDA). In alternativa, invece di una bibliografia la docente può preparare, per le opere scelte, un semplice elenco di collegamenti ipertestuali al catalogo di una biblioteca o al sito web della casa editrice. In questo caso non ha bisogno di ricevere alcun consenso da parte della casa editrice.
2.1.4-5 Un commento alla Legge sul diritto d’autore contiene un indice che segue la struttura della Legge. L’indice è protetto dal diritto d’autore? E nel caso di una tesi giuridica che segue uno schema di strutturazione dei contenuti ideato dall’autrice?
Un indice rientra nel diritto d’autore soltanto se, ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LDA, si può considerare come una creazione dell’ingegno di sufficiente originalità . Poiché nel commento alla Legge l’indice riprende la struttura della Legge sul diritto d’autore, manca il necessario carattere originale, in quanto l’indice non è unico né sufficientemente creativo. L’indice della tesi rappresenta un caso diverso. Qui, i contenuti del lavoro sono strutturati in una forma che prima non esisteva, quindi l’indice costituisce una prestazione creativa dell’autrice.
2.1.4-6 Il progetto di un saggio costituisce un’opera protetta dal diritto d’autore?
Sì, rappresenta una creazione dell’ingegno dal carattere originale ai sensi dell’ art. 2 cpv. 4 LDA .
2.2.1-1 Quali possono essere gli aspetti problematici in relazione alla protezione di opere scientifiche ai sensi del diritto d’autore?
L’«idea scientifica» non è protetta dal diritto d’autore. Rientrano in questa categoria le affermazioni, le scoperte e i risultati derivanti da situazioni, procedure, ricerche e altre circostanze. Non si riscontra in questi casi il requisito del carattere creativo.
2.2.1-2 Un docente trae dalla tesi di una dottoranda sulla vita e sulle opere di una psicoanalista i dati biografici di quest’ultima, e li utilizza per una presentazione in cui non cita la tesi. Si tratta di una violazione del diritto d’autore?
No, perché i dati biografici sono informazioni di dominio pubblico che non sono state sviluppate in modo creativo dalla dottoranda (per maggiori dettagli si rimanda alla decisione del Tribunale federale DTF 113 II 306).
2.2.1-3 Una tesi (teoria) presentata in un’opera scientifica è protetta dal diritto d’autore?
Sì e no. Nei suoi contenuti, la tesi non è protetta dal diritto d’autore. Rappresenta un’affermazione scientifica e deve essere liberamente accessibile alla scienza. Se, tuttavia, alla tesi è stata data una forma linguistica creativa e originale, viene protetta perlomeno tale forma linguistica. Se la tesi viene quindi ripresa parola per parola da una terza persona occorre adempiere all’obbligo di citazione di cui all’art. 25 LDA, altrimenti si commette un’usurpazione dell’opera (plagio).
2.2.1-4 Un testo didattico o per l’insegnamento è protetto dal diritto d’autore?
In linea di principio sì, se il testo didattico o parti dello stesso contengono elementi creativi e originali. Può essere protetta, in particolare, la modalità di presentazione come, ad esempio, la struttura del testo, il modo in cui sono composti i contenuti, la forma linguistica scelta per la comunicazione (ad esempio immagini, tabelle, schemi ecc.), la lingua in sé e per sé (ad esempio il linguaggio per i non addetti ai lavori senza vocabolario tecnico oppure le descrizioni umoristiche). I metodi (compresi quelli di insegnamento) o le conoscenze in quanto tali che vengono veicolati dal libro non sono, invece, protetti poiché, generalmente, per scopi di trasmissione del sapere vengono associati elementi tratti da materiale già noto, studiato o analizzato.
2.2.1-5 Le formule, le regole o gli algoritmi matematici sono protetti dal diritto d’autore?
No, se le formule, le regole o gli algoritmi sviluppati vengono presentati soltanto in modo esatto perché, in questi casi, non vi è spazio per un’eventuale originalità creativa. Se vengono tuttavia inseriti in schemi, tabelle, immagini, descrizioni testuali ecc. elaborati dall’autore, possono costituire opere protette dal diritto d’autore se godono di un grado sufficiente di originalità e individualità.
2.2.2-1 Dal punto di vista giuridico è permesso creare un remix (rielaborazione di un brano musicale, p.es. modificando la frequenza dei bassi o aggiungendo nuove melodie o strumenti) di opere musicali altrui? Il remix è protetto dal diritto d’autore?
Si, ma soltanto con il consenso dei relativi titolari dei diritti. A seconda dei casi può trattarsi dell’autore o della casa editrice che detiene i diritti sull’opera, della casa discografica che detiene i diritti sulla registrazione, dell’azienda dei supporti audio, di eventuali compositori che hanno collaborato all’opera ecc.
Il remix stesso, in quanto opera di seconda mano (art. 3 LDA), è protetto dal diritto d’autore se rappresenta una creazione dell’ingegno dal carattere originale e percepibile attraverso i sensi , ai sensi dell’ art. 2 cpv. 1 LDA .
2.2.2-2 Il campionamento (utilizzo di sequenze di suoni tratte da brani musicali precedenti e noti per produrre brani musicali nuovi) è sempre e comunque ammesso?
n linea di principio serve, in realtà, il consenso del titolare dei diritti del brano musicale originale (compositore, casa discografica o azienda dei supporti audio ecc.). Anche le sequenze di suoni e melodie possono essere parti di brani musicali protette dal diritto d’autore se soddisfano i requisiti di cui all’art. 2 cpv. 1 LDA (creazioni dell’ingegno dal carattere originale e percepibili attraverso i sensi). Questo dovrebbe essere proprio il caso dei campionamenti, poiché si utilizzano melodie o sequenze di suoni di brani musicali che caratterizzano proprio i brani in questione e che dovrebbero essere riconosciuti da chiunque, dopo che sono stati campionati.
Tuttavia, in una sentenza del 31.5.2016 (rif. 1 BvR 1585/13), la Corte costituzionale tedesca ha ritenuto accettabile il campionamento senza il consenso degli autori, facendo riferimento alla libertà di espressione artistica sancita dalla Costituzione.
Per i campionamenti prodotti in Svizzera è consigliabile, per precauzione, ottenere comunque il consenso dei titolari dei diritti.
2.2.2-3 La suoneria di un cellulare può essere protetta dal diritto d’autore?
Sì, le suonerie dei cellulari possono essere protette dal diritto d’autore se presentano un grado sufficiente di originalità.
2.2.3-1 I collaboratori di un’università desiderano realizzare una pagina web per un progetto interno all’università stessa. Possono utilizzare il logo dell’università senza consenso?
No, occorre ottenere il consenso. Come regola generale, il logo di un’università è protetto dal diritto d’autore (e anche dal diritto dei marchi), quindi non può essere utilizzato liberamente. L’università detiene i diritti sul logo e deve quindi dare il suo consenso. Oltre a ciò, numerose università dispongono di propri regolamenti o direttive riguardo ai soggetti autorizzati a utilizzare i loghi e le relative modalità. Ad esempio, l’Università di Basilea stabilisce che il suo logo possa essere utilizzato soltanto dai servizi e dal personale dell’Università stessa, mentre i soggetti non attinenti all’Università hanno bisogno di ricevere il consenso dall’apposito ufficio («Loghi e modelli» dell’Università di Basilea). Se, nel caso in esame, si trattasse quindi di collaboratori dell’Università di Basilea, questi potrebbero utilizzare il logo per la pagina del loro progetto; il consenso dell’Università a tale utilizzo si ritrova nella disposizione citata.
2.2.3-2 La copertina di un libro è protetta dal diritto d’autore?
Dipende dal fatto se l’impaginazione della copertina possa essere considerata un’opera protetta dal diritto d’autore, ossia una creazione dell’ingegno dal carattere originale. Generalmente, la copertina è protetta quando si tratta di illustrazioni, dipinti, fotografie creative e design (forme, colori, modelli) che presentano l’originalità necessaria. Più complessa è la valutazione delle copertine monocromatiche e/o dall’impaginazione semplice (come quelle di alcuni libri di testo o della letteratura scientifica). In questi casi occorre valutare attentamente la sussistenza dell’originalità necessaria e se la copertina si distingue dalle altre per impaginazione e creatività. Comunque, anche laddove la copertina non godesse di alcuna protezione ai sensi del diritto d’autore è possibile che siano protetti un logo o la scritta della casa editrice che vi sono riportati.
Per le copertine dei libri occorre inoltre ricordare che i simboli, i loghi o le scritte che vi appaiono potrebbero essere tutelati ai sensi del diritto dei marchi.
2.2.4-1 Degli studenti di architettura progettano un modellino plastico di un edificio seguendo le istruzioni del docente sui materiali da utilizzare, le dimensioni e le caratteristiche dell’edificio. Il modellino è un’opera protetta dal diritto d’autore?
Come regola generale, le rappresentazioni plastiche dal contenuto scientifico o tecnico sono protette a norma dell’ art. 2 cpv. 2 lett. d LDA . Devono rappresentare tuttavia creazioni dell’ingegno dal carattere originale. Se, in un caso come questo, tutti i criteri per la realizzazione del modellino sono stati indicati dal docente è discutibile che vi sia un margine di creatività od originalità per gli studenti. Detto questo, non si possono porre parametri eccessivamente rigidi: anche se c’è poca libertà personale, alcuni dettagli che si differenziano dagli altri possono portare a una creazione sufficientemente originale.
2.2.4-2 Viene sviluppata una banca dati contenente dei geodati, che può essere utilizzata in modo interattivo e consente di simulare diverse condizioni e ottenere una raffigurazione grafica dei risultati. La banca dati è protetta dal diritto d’autore?
n questo caso occorre effettuare una distinzione: i singoli geodati non sono protetti, nemmeno se, a prima vista, rientrano nella categoria delle «opere dal contenuto scientifico» (art. 2 cpv. 2 lett. d LDA ). La raccolta di geodati non presenta l’originalità necessaria poiché si tratta di conoscenze scientifiche. È, invece, protetta la banca dati in quanto collezione ai sensi dell’art. 4 LDA. La sua struttura e la sua configurazione con elementi interattivi possiedono un grado sufficiente di creatività e originalità.
2.2.7-1 Se, per un progetto di ricerca, si intendono pubblicare fotografie di personalità famose è possibile fare riferimento all’interesse pubblico e pubblicare le fotografie senza il consenso delle persone ritratte?
Soltanto nel rispetto di precise condizioni. Ai sensi della legge, qualsiasi pubblicazione di fotografie di persone è illecita (art. 28 CC, art. 13 LPD), salvo nelle tre eccezioni seguenti:
- Consenso della persona fotografata;
- Giustificazione legale per la creazione dell’immagine oppure
- Interesse privato o pubblico preponderante L’interesse pubblico può essere accertato soltanto ponderando gli interessi delle due parti: nel caso in esame, da un lato l’interesse del soggetto fotografato alla protezione della sua personalità e il suo diritto di decidere autonomamente quando e dove essere ritratto; dall’altro lato, l’interesse del pubblico nei confronti di tale persona. Questi due interessi vanno messi su due piatti della stessa bilancia.
Nella pratica, la ponderazione degli interessi riveste grande importanza. Occorre domandarsi quanto sia importante per il pubblico la persona in questione: maggiore è la sua importanza, minore sarà la necessità di ottenere un consenso. Si possono formulare le considerazioni seguenti:
- Se si tratta di persone di enorme rilevanza per l’attualità (quindi persone che agiscono sulla scena pubblica come il Papa, il Presidente degli Stati Uniti d’America, artisti e musicisti di fama internazionale ecc.) le fotografie possono essere pubblicate senza consenso.
- Se si tratta di personalità pubbliche (dell’attualità) su cui l’attenzione del pubblico si concentra soltanto per un periodo di tempo limitato, le fotografie possono eventualmente essere pubblicate senza il loro consenso nell’arco di tempo in cui sono famose.
- Se si tratta di persone «normali», non pubbliche (ad esempio il proprio vicino di casa, un collaboratore, un passante ecc.) è sempre necessario ottenere il consenso.
In caso di dubbio è sempre consigliabile ottenere il consenso preventivo.
Quando si pubblicano delle fotografie occorre, in tutti i casi, prestare sempre attenzione anche al diritto d’autore del fotografo.
2.2.7-2 Un’università può pubblicare sul suo sito web delle foto nelle quali si riconoscono alcuni studenti?
No, a meno che gli studenti non abbiano dato il loro consenso.
2.2.7-3 Chi partecipa a un evento pubblico organizzato da un’università può chiedere di non essere fotografato? Può richiedere che le fotografie che lo riguardano vengano eliminate?
Dipende dall’«importanza» dei partecipanti per il pubblico:
- Se si tratta di persone «normali», non pubbliche (ad esempio una studentessa, un collaboratore ecc.), sì: non è consentito fotografare la persona senza il suo consenso. La persona può opporsi all’«essere fotografata» e, in particolare, richiedere anche la cancellazione o eliminazione delle fotografie (ad esempio dal sito web dell’università) facendo riferimento alla protezione della fotografia di una persona ai sensi della protezione dei dati. Le fotografie in cui una persona è riconoscibile rientrano fra i dati degni di protezione che la riguardano (art. 3 LPD). Ai sensi della Legge sulla protezione dei dati è illecita qualsiasi acquisizione di dati che non sia giustificata da un consenso, da un interesse privato o pubblico superiore o da un motivo giustificativo legale (art. 13 LPD).
- Se la persona in questione rappresenta una personalità pubblica almeno per un periodo di tempo circoscritto (ad esempio la rettrice, una personalità del mondo economico, un politico), no. Una persona che agisce sulla scena pubblica deve tollerare di «essere fotografata» se vi è una relazione tra la sua notorietà e l’evento.
2.2.7-4 I ritratti fotografici sono protetti dal diritto d’autore?
Se un ritratto fotografico costituisce una creazione dell’ingegno, ovvero è stato creato da una persona (e non, ad esempio, in una cabina per fototessere) e dimostra un carattere originale– in altre parole, se il fotografo non ha scattato una fotografia casuale della persona ritratta ma ha utilizzato gli strumenti e la sua libertà di realizzazione in quantità sufficiente (selezione dell’obiettivo, dei filtri, del momento dello scatto ecc.) – si tratta di un’opera protetta dal diritto d’autore. Per semplificare ci si può chiedere se una persona diversa, nella stessa situazione, avrebbe scattato un’immagine identica o molto simile – poiché, in tal caso, non sussisterebbe il carattere del diritto d’autore.
In caso di dubbio è consigliabile presumere che si tratti di un’opera protetta dal diritto d’autore.
ATTUALITÀ : In seguito alla modifica della Legge sul diritto d’autore del 2020, un ritratto fotografico è da ritenersi un’opera protetta già per il solo fatto che è una creazione dell’ingegno umano, ossia che ci sia stata una persona fisica che ha cliccato lo scatto, anche se tale scatto non ha un carattere originale.
2.2.8-1 Ho ricevuto una diffida da un avvocato perché ho utilizzato una fotografia sul mio sito web. Cosa posso fare?
In questi casi occorre prendere la diffida sul serio, ma non bisogna firmare alcuna dichiarazione di astensione, pagare alcuna penale né accettare alcun accordo, prima di aver approfondito la questione. Come prima cosa è opportuno verificare se l’accusa di violazione del diritto d’autore sia giustificata. In ogni caso è consigliabile ottenere una consulenza giuridica.
2.2.8-2 È possibile integrare sul proprio sito web o su una pagina di social network un video YouTube altrui sotto forma di collegamento in un «frame» (quindi non un semplice rimando alla pagina di YouTube ma la visualizzazione del video intero)?
La questione non è ancora stata risolta definitivamente in Svizzera e quindi bisogna presumere che un link di «framing» non sia ammesso senza il consenso degli autori o dei titolari dei diritti. ell’Unione europea, invece, la pratica è ammessa a determinate condizioni (CGUE, decisione del 21.10.2014, rif. C-348/13). A tale riguardo è possibile argomentare che un utente di YouTube (titolare del diritto d’autore) solitamente carichi il suo video sul portale YouTube perché desidera metterlo liberamente a disposizione del pubblico. Se una terza persona rende poi accessibile lo stesso video di YouTube su un altro sito web o su una pagina di social network, potrà essere visualizzato da un pubblico diverso, per così dire più ampio. e tale opera è liberamente accessibile su YouTube è lecito presumere che il titolare del diritto d’autore abbia immaginato una riproduzione del suo video per un pubblico formato da tutti gli utenti di Internet.
2.4-1 La nuova edizione riveduta di un libro di testo è un’opera di seconda mano?
Sì, se le modifiche della nuova edizione presentano nuovi tratti originali.
2.4-2 Sulla base degli appunti presi a lezione, alcuni studenti preparano un testo che intendono pubblicare in Internet. Possono farlo senza problemi?
No, occorre prestare attenzione. Da un lato è sicuramente vero che le conoscenze scientifiche non sono protette. Dall’altro, tuttavia, l’elaborazione dei contenuti, ossia il modo in cui una docente o un docente trasmette le sue conoscenze nell’ambito di una lezione, può rientrare indubbiamente nell’ambito della protezione ai sensi del diritto d’autore se vengono soddisfatte le caratteristiche dell’opera. Se, poi, gli appunti vengono elaborati in uno scritto che riprende la struttura e i contenuti del corso, lo scritto in questione può essere considerato come opera di seconda mano. Per la preparazione dello scritto e la sua utilizzazione (pubblicazione in Internet) è necessario ottenere il consenso del docente o della docente.
2.5-1 Singoli numeri di giornali o riviste rappresentano collezioni ai sensi dell’art. 4 LDA?
In linea di principio sì, perché la selezione dei singoli articoli presenta la qualità dell’opera a prescindere dalla protezione degli stessi ai sensi del diritto d’autore. Per quanto riguarda i quotidiani occorre tuttavia sottolineare che non è protetta la struttura del giornale in quanto tale (tutti i quotidiani hanno una struttura simile, suddivisa in sezioni) ma piuttosto l’inserimento degli articoli e dei comunicati in determinate sezioni: è su questo fronte che ogni quotidiano presenta caratteristiche proprie e tratti di originalità.
2.5-2 Un calendario delle lezioni rappresenta una collezione ai sensi dell’art. 4 LDA?
In linea di principio, no. La selezione dei corsi è predefinita e i calendari delle lezioni mirano a fornire una panoramica completa dei corsi organizzati presso un’università o un altro istituto di formazione. Solitamente i calendari delle lezioni presentano anche strutture simili. Manca quindi l’originalità necessaria.
2.5-3 Una raccolta di link presentata su un sito web può costituire una collezione ai sensi dell’art. 4 LDA?
Sì, perché la scelta e la disposizione dei link avvengono secondo criteri originali elaborati dall’autore.
2.5-4 Un elenco telefonico rappresenta una collezione ai sensi dell’art. 4 LDA?
No, manca il carattere dell’originalità. Si tratta di una semplice raccolta di dati personali disposti in ordine alfabetico per impostazione predefinita; anche la scelta dei dati è comune e, quindi, non originale.
2.5-5 Una piattaforma di e-learning è stata sviluppata secondo uno schema elaborato dagli sviluppatori e unico nel suo genere. Un insegnante vorrebbe utilizzare lo schema per i suoi insegnamenti. Può farlo senza il consenso degli sviluppatori?
Sì e no.v La piattaforma di e-learning è una banca dati e rappresenta pertanto una collezione ai sensi dell’art. 4 LDA. Sono protette la scelta e la disposizione dei contenuti (dati) se possono essere considerate creazioni dell’ingegno dal contenuto originale. Lo schema elaborato personalmente per strutturare la piattaforma soddisfa queste condizioni. Quindi la piattaforma è protetta dal diritto d’autore ed è necessario ottenere il consenso degli autori. Ciononostante, in questo caso occorre tenere presente la disposizione restrittiva di cui all’art. 19 cpv. 1 lett. b LDA che prevede che, a determinate condizioni, non sia necessario ottenere il consenso se l’opera viene utilizzata nell’ambito di una lezione (uso privato a fini didattici).
2.6.3-1 Gottfried Keller è deceduto il 15 luglio 1890. Come si calcola la durata della protezione delle sue opere?
Dato che la data del decesso di Gottfried Keller è nota, la sua opera è protetta per 70 anni a partire dalla sua morte (art. 29 cpv. 2 LDA ), ossia fino all’anno 1960. Poiché la durata della protezione non si basa sulla data esatta del decesso dell’autore ma si definisce prendendo come riferimento il 31 dicembre dell’anno del decesso ( art. 32 LDA), nel caso di Gottfried Keller il 31 dicembre 1890, tutte le sue opere sono state protette fino al 31 dicembre 1960. Dal 1° gennaio 1961, quindi, le opere di Keller sono di dominio pubblico.
2.6.4-1 Quando termina la protezione delle opere che sono state cedute a qualcun altro (ad esempio all’editore)?
La protezione ai sensi del diritto d’autore si calcola soltanto in base alla data del decesso dell’autore, non della persona cui sono stati ceduti i diritti d’autore.
2.6.4-2 Quando termina la protezione di un giornale? E per un singolo articolo di giornale?
Dato che generalmente è composto da diverse opere (articoli, immagini ecc.) che, essendo state selezionate o disposte in un modo specifico, soddisfano le condizioni delle opere protette dal diritto d’autore (art. 2 cpv. 1 1 in combinato disposto con l’ art. 4 cpv. 1 LDA ) un giornale rappresenta un’opera protetta dal diritto d’autore in quanto tale (collezione, art. 4 LDA). Anche le opere contenute nel giornale godono di protezione (art. 4 cpv. 2 LDA) a prescindere che a loro volta soddisfino i requisiti di cui all’art. 2 cpv. 1 LDA o meno. Di conseguenza, per stabilire quale sia la durata della protezione occorre differenziare tra il giornale nel suo complesso e gli articoli e le immagini che lo compongono.
Per quanto riguarda la durata della protezione del giornale: l’autore di una collezione è necessariamente una persona fisica (l’autore ai sensi dell’art. 6 LDA), ma tale persona può comunque cedere i suoi diritti a una casa editrice, solitamente dotata di personalità giuridica. Come regola generale la durata della protezione di un’opera si calcola sempre in base alla data del decesso del suo autore ( art. 29 segg. LDA ). La protezione del giornale ai sensi del diritto d’autore si estingue pertanto 70 anni dopo la morte del redattore capo. Ciononostante, in quanto possibile titolare dei diritti la casa editrice non viene privata di qualsiasi forma di protezione, poiché tutelata dalla legge contro la concorrenza sleale ( LCSl). L’art. 5 LCSl protegge infatti la casa editrice del giornale prevedendo che chiunque riproduce, senza prestazione personale appropriata, o sfrutta il risultato del lavoro di un terzo, pronto a essere immesso sul mercato (cioè il giornale), agisce in modo sleale ed è sanzionabile (art. 9 segg. LCSl ).
Per quanto riguarda la durata della protezione del singolo articolo di giornale: anche per il singolo articolo di giornale la durata della protezione si calcola in base alla data del decesso del relativo autore, in generale 70 anni dopo la morte (art. 29 cpv. 2 LDA), a prescindere che abbia ceduto alla casa editrice i suoi diritti sull’opera o meno.
2.6.4-3 Una biblioteca può riprodurre e mettere a disposizione online un giornale che non viene più pubblicato da 50 anni perché la casa editrice è fallita?
Occorre prestare attenzione. Come regola generale la pubblicazione online rientra nel diritto esclusivo dell’autore e richiede il suo consenso. In assenza di consenso, però, un giornale può essere digitalizzato e pubblicato online se i relativi diritti d’autore sono scaduti, ad esempio se l’autore (il redattore capo del giornale) è morto da oltre 70 anni. Dal punto di vista del diritto d’autore è irrilevante se l’autore ha ceduto i suoi diritti d’autore alla casa editrice in quanto persona giuridica o se quest’ultima è divenuta avente diritto per effetto di una successione. In questo caso specifico, anche se il giornale non viene più pubblicato da 50 anni, non si sa se il redattore capo è deceduto da oltre 70. Di conseguenza è consigliabile che la biblioteca eviti di pubblicare il giornale online.
3.1-1 Una studentessa scrive la propria tesi di laurea. L’università acquisisce automaticamente il diritto d’autore sul suo lavoro?
No, il diritto d’autore si applica all’autore originario, ovvero alla studentessa.
3.1-3 In un progetto universitario si devono digitalizzare e indicizzare alcuni articoli di giornale tramite un software che «legge» gli articoli per analizzare i testi. Questa forma di elaborazione rientra nella fattispecie di utilizzazione dell’opera?
No, l’utilizzazione dell’opera si riferisce soltanto alla presa d’atto di un’opera (in questo caso la lettura) da parte di una persona.
3.2-2 Un docente intende creare una presentazione in PowerPoint, ma non conosce bene il software. Prepara allora la presentazione su carta e chiede a un’assistente di trasferire il testo in PowerPoint senza modificarlo. L’assistente è coautrice del testo?
No, l’unico autore è il docente. L’assistente ha creato le diapositive su richiesta del docente, senza aver fornito un proprio contributo creativo. Lei è semplicemente la persona esecutrice.
3.2-3 Un docente deve preparare un PowerPoint per una lezione, ma non ha ancora scritto niente. Un’assistente gli crea allora le slides con schemi e strutture ideati da lei stessa, il docente poi le rielabora. Chi è l’autore o l’autrice dell’opera?
Il docente e l’assistente sono coautori. Hanno un compito comune: trasferire il contenuto della lezione pronto per essere presentato su diapositive PowerPoint. Sia il docente che la sua assistente forniscono un contributo creativo a tale scopo.
3.3-1 Gli autori sono tenuti a rendersi riconoscibili su una loro opera?
No, possono decidere se indicare il proprio nome o rimanere anonimi; possono anche utilizzare un nome fittizio o uno pseudonimo.
3.3-2 Un archivio consegna a una casa editrice, per la relativa pubblicazione, un volume illustrato sui festival di strada, il cui autore è sconosciuto e non accertabile. La casa editrice può sostenere di esserne l’autore?
No, anche se la casa editrice ha curato l’edizione e la pubblicazione dell’opera, la regola della presunzione ex art. 8 cpv. 2 LDA vale soltanto quando l’editore o chi ha pubblicato l’opera conosceva l’autore ma questo intendeva rimanere anonimo.
3.4-1 Un autore può trasferire a una casa editrice il suo diritto alla prima pubblicazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 LDA?
No, perché il diritto alla prima pubblicazione rientra tra i diritti morali e non può essere trasferito. Una casa editrice può «aiutare» un autore nella pubblicazione ma, nella prassi, di solito richiede agli autori di trasferirle il loro diritto di riproduzione e di pubblicazione.
3.4-2 Cosa devono tenere presente gli autori quando trasferiscono i loro diritti d’autore?
Già prima del trasferimento (nella prassi, prima della stipulazione di un contratto), gli autori devono decidere se intendono rinunciare a uno o più diritti a favore di altre persone e trasferire la loro posizione giuridica , oppure se concedere a un’altra persona soltanto il permesso di utilizzare l’opera per determinati scopi e a determinate condizioni (diritto di godimento).
3.4-3 A cosa devono fare sempre attenzione gli utilizzatori di un’opera?
Gli utilizzatori di un’opera devono appurare chi è il titolare dei diritti, che potrebbe essere una persona diversa dall’autore. Se gli utilizzatori intendono utilizzare un’opera protetta, devono chiedere l’autorizzazione al titolare dei diritti, a meno che non si possano applicare le eccezioni al diritto d’autore e l’opera possa pertanto essere utilizzata anche senza autorizzazione. Gli utilizzatori, inoltre, devono essere consapevoli che un autore potrebbe non aver trasferito tutti i diritti. In questo caso, l’autorizzazione per l’uso previsto non deve essere richiesta soltanto al titolare dei diritti ma anche all’autore.
3.4-4 Gli eredi di un artista donano a una biblioteca tutto l’archivio delle sue opere, che comprende anche le opere di altri artisti. La biblioteca può utilizzare per una mostra tutto il materiale senza problemi?
No, per diversi motivi: anche se attraverso la donazione la biblioteca è diventata proprietaria dell’archivio, gli eredi mantengono i diritti d’autore sulle opere dell’artista. La donazione non ne ha infatti comportato il passaggio per effetto del trasferimento di proprietà. Se la biblioteca desidera utilizzare le opere per la mostra, ha bisogno del consenso degli eredi. Neppure i diritti d’autore degli amici artisti sono passati alla biblioteca attraverso la donazione. Per utilizzare queste opere, la biblioteca deve richiedere l’autorizzazione di questi autori (e/o di altri titolari dei diritti, per esempio, i loro eredi).
3.4.1-1 Cosa devo fare per trasferire i miei diritti a terzi?
Se gli autori desiderano trasferire del tutto o soltanto in parte i loro diritti a terzi, è necessario stipulare un contratto. Il contratto deve stabilire il contenuto preciso e l’entità del trasferimento del diritto, poiché si considera trasferito soltanto ciò che è stato pattuito. Per motivi di chiarezza e di dimostrabilità, gli autori dovrebbero sempre stipulare un contratto scritto (firmato da entrambe le parti).
3.4.2-1 La legge sul diritto d’autore contiene una disciplina in materia di contratto di edizione?
No, le regole in materia di contratto di edizione sono disciplinate dal Codice delle obbligazioni ( art. 380 segg. CO ).
3.4.2-2 Quale obbligo va preso sempre in considerazione nel caso di stipulazione di un contratto di edizione e quali aspetti possono rivelarsi problematici, in particolare in un contesto accademico?
Il divieto di disporre dell’opera ex art. 382 cpv. 1 CO : finché le edizioni dell’opera cui ha diritto la casa editrice non siano esaurite, l’autore non può pubblicare altrove o distribuire l’opera né per intero né in parte. La questione può diventare problematica quando una pubblicazione deve essere pubblicata oltre che dalla casa editrice anche in modalità Open Access. C’è bisogno che la casa editrice fornisca il proprio consenso a tale forma di pubblicazione.
3.4.2-3 Quali domande devono porsi gli autori prima di stipulare un contratto di edizione?
Soprattutto a causa del divieto di disporre dell’opera, prima di stipulare un contratto di edizione gli autori devono prendere una decisione consapevole in merito ai seguenti aspetti:
1. Desidero trasferire i miei diritti d’autore alla casa editrice? Se sì, quali e in quale misura?
Con il trasferimento dei diritti d’autore la casa editrice diventa titolare dei diritti, per cui l’autore, nella misura in cui sono stati trasferiti, non può più disporne (divieto di disporre dell’opera).
2. Oppure desidero eventualmente concedere alla casa editrice soltanto i diritti di godimento della mia opera?
In questo caso si «mescolano» gli aspetti del contratto di edizione e del contratto di licenza: l’autore continua a disporre dei propri diritti, ma il divieto di disporre dell’opera può essere disciplinato contrattualmente. La casa editrice può, per esempio, esigere una licenza esclusiva ed essere così l’unica a poter godere dei diritti.
3.4.3-1 Soltanto l’autore reale, per esempio, uno scrittore, può concedere licenze?
Spesso non è l’autore a concedere licenze bensì, per esempio, le case editrici o le società di gestione. Anche terzi possono concedere licenze, se ne hanno il diritto. A tal proposito, i diritti necessari devono essere stati loro trasferiti o concessi dall’autore.
3.4.3-2 Come avviene la concessione di licenze?
La concessione di licenze avviene, in linea di massima, mediante un accordo contrattuale (contratto di licenza) tra il concedente di licenza (un autore o un titolare dei diritti) e l’utilizzatore (licenziatario). Dal contratto si evince quali autorizzazioni di utilizzo il concedente della licenza accorda al licenziatario e in quale misura. Di regola, il concedente della licenza accorda al licenziatario licenze di produzione, di distribuzione e/o di utilizzazione. Le possibilità di utilizzazione possono anche essere limitate, per esempio, riguardo al numero (per esempio, soltanto un determinato numero di rappresentazioni), al tempo (per esempio, la durata della proiezione di un film al cinema) o al luogo ( cfr. Hilty, Urheberrecht, 2011, 267 segg..).
3.4.4.1-1 Un lavoratore può trasferire alla sua datrice di lavoro il diritto alla prima pubblicazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 LDA?
No, il diritto alla prima pubblicazione ai sensi dell’ art. 9 cpv. 2 LDA è un diritto morale e non può essere trasferito. Il lavoratore può tuttavia permettere alla sua datrice di lavoro di esercitare al suo posto il diritto alla prima pubblicazione.
3.4.4.1-2 Uno studio legale assume un collaboratore con il compito di pubblicare sul sito web contributi di attualità. Nel contratto di lavoro non è stata fissata alcuna regola in merito: lo studio possiede i diritti d’autore su questi contributi?
Sì e no. Non è necessario che riguardo al trasferimento dei diritti d’autore venga preso un accordo esplicito e scritto. Bisogna considerare per quale scopo è stato assunto il collaboratore: in questo caso per la creazione di contributi per il sito web; il trasferimento allo studio legale dei diritti d’autore per l’utilizzo dei contributi sul sito web dello studio è stato regolato tacitamente nel contratto di lavoro. I diritti relativi agli altri utilizzi, invece, rimangono al collaboratore.
3.4.4.1-3 Un superiore può modificare a proprio piacimento il titolo di un articolo che un collaboratore ha scritto nell’ambito della sua attività professionale?
In linea di principio no: il diritto di modifica (diritto all’integrità dell’opera) secondo l’ art. 11 cpv. 1 lett. a LDA . spetta esclusivamente all’autore, dunque al collaboratore. Bisogna poi considerare se si tratta di una modifica di lieve entità e accettabile (per esempio, il superiore corregge soltanto l’ortografia); ma se il superiore sostituisce il titolo dell’articolo con un titolo creato da lui, tale atto può già essere considerato un intervento nel diritto morale (dell’autore) del collaboratore e pertanto non è più accettabile.
3.4.4.2-1 Una docente può pubblicare liberamente sul suo blog privato le dispense delle lezioni che ha realizzato durante l’orario di lavoro?
No, la docente è soggetta a una legge cantonale che prevede che tutti i diritti relativi a opere create durante l’esercizio della sua funzione o in relazione alla stessa appartengono al Cantone. Pertanto, i diritti d’autore (in questo caso il diritto alla riproduzione e alla messa a disposizione) non sono detenuti soltanto dalla docente ma, in virtù della disposizione legale, anche dal Cantone. La docente deve prima ottenere il consenso del Cantone, rappresentato dal suo superiore.
3.4.4.2-2 Nel tempo libero un insegnante di storia ha scritto un resoconto della storia dell’edificio scolastico in cui lavora. La scuola desidera pubblicare tale scritto sul proprio sito web. Può farlo senza il consenso dell’insegnante?
No, la scuola non detiene alcun diritto d’autore sullo scritto. Anche se l’insegnante ha trasferito i suoi diritti d’autore alla scuola per effetto del contratto di lavoro o di specifiche regolamentazioni, questo non vale per le opere che egli crea nel suo tempo libero.
3.4.4.3-1 Una scuola può esporre pubblicamente i lavori artistici (per esempio, fotografie o racconti) dei propri alunni?
No, la scuola non detiene nessun diritto d’autore sulle opere perché gli alunni non hanno trasferito i diritti d’autore alla scuola. La scuola deve ottenere una dichiarazione di consenso dai singoli alunni (nel caso di alunni minorenni, dai loro genitori).
3.4.4.3-2 In occasione del Dies Academicus di un’università, gli studenti hanno scattato alcune fotografie dell’edificio dell’università addobbato; ora l’Università vorrebbe pubblicarle sul proprio sito web. Può farlo?
No, l’università non detiene alcun diritto d’autore, quindi non possiede neppure il diritto alla pubblicazione (riproduzione e messa a disposizione). E se l’università disponesse di un regolamento che impone agli studenti l’obbligo di cederle i diritti di proprietà intellettuale acquisiti in connessione con lo studio? Ai sensi del regolamento, l’università avrebbe la possibilità di farlo soltanto se le foto degli studenti fossero state scattate «in connessione con lo studio». La questione non è di univoca interpretazione. Considerando il principio dello scopo, tuttavia, è lecito supporre che la regolamentazione si riferisca soltanto alle opere create effettivamente nell’ambito dello studio; se le foto sono state scattate in occasione del Dies Academicus in modo relativamente casuale e come attività ricreativa degli studenti, non vi è alcuna connessione con lo studio. Per la pubblicazione, l’università deve quindi ottenere il consenso degli studenti.
4.1-1 È possibile trasferire i diritti morali di un autore a una terza persona?
Il diritto morale è indivisibilmente connesso con gli autori: è soltanto attraverso il loro impegno creativo che può nascere un’opera unica. È proprio per effetto di questa indivisibilità che il diritto morale non può essere trasferito a una terza persona.
4.1.1-1 In un gruppo di lavoro, una studentessa scrive un articolo e lo consegna a un altro studente pregandolo di rileggerglielo. Così facendo la studentessa ha pubblicato il suo articolo?
No, ai sensi dell’ art. 9 cpv. 3 LDA un’opera si considera pubblicata soltanto quando è resa accessibile al di fuori di una cerchia privata, ossia a un numero rilevante di persone. Il gruppo di lavoro, invece, è una cerchia di studenti che si trovano «uniti da stretti vincoli» per motivi di studio. Si tratta di una cerchia che la studentessa è ancora in grado di «controllare». Quindi, l’articolo non è stato reso accessibile a un numero rilevante di persone (art. 19 cpv. 1 lett. a LDA) e, di conseguenza, neppure pubblicato.
4.1.1-2 Se uno studente pubblica su Facebook un compito che ha fatto per casa, si tratta di una prima pubblicazione?
Purtroppo a questa domanda non è possibile rispondere con un «sì» o un «no» definitivo. Come principio generale è lecito supporre che si tratti di una prima pubblicazione. L’aspetto determinante da considerare è se lo studente rende il suo compito per casa accessibile a un numero rilevante di persone. A tale riguardo, non si può trascurare il fatto che gli utenti di Facebook non hanno sostanzialmente la possibilità di controllare la diffusione dei loro «post». Anche se lo studente rende accessibile il compito per casa soltanto a una cerchia privata (per esempio, solo ad alcuni dei suoi «amici Facebook»), non può garantire che i suoi «amici Facebook» non condividano il compito con una cerchia di persone a lui sconosciuta.
4.1.1-3 Una dottoranda fa pubblicare la sua tesi da una casa editrice (riproduzione e messa in circolazione). Chi ha esercitato il diritto alla prima pubblicazione?
La dottoranda. Il diritto alla prima pubblicazione spetta solo a lei in quanto autrice. Non può infatti trasferire all’editore il diritto alla prima pubblicazione perché rientra nel diritto morale non trasferibile. Quello della casa editrice è soltanto un «aiuto» alla dottoranda a effettuare la pubblicazione, concretizzato nel fatto che la dottoranda si impegna contrattualmente nei confronti della casa editrice a cederle la sua tesi affinché la casa editrice la riproduca e la distribuisca.
4.1.2-1 In una citazione devo indicare sempre l’autore?
Sì. Quando una fonte contiene la designazione dell’autore, quest’ultimo deve essere indicato, art. 25 cpv. 2 LDA. Va sottolineato che l’obbligo di citazione non deriva soltanto dalla legge sul diritto d’autore: anche la buona prassi scientifica prevede alcuni obblighi relativi alla corretta formulazione delle citazioni.
4.1.3-1 Una foto creata artisticamente deve essere digitalizzata. Si tratta di una modifica della foto ai sensi dell’art. 11 cpv.1 lett. a LDA?
No, la semplice digitalizzazione è una mera trasformazione tecnica e non una modifica. Tuttavia si tratta di una riproduzione ai sensi dell’ art. 10 cpv. 2 lett. a LDA , e non può essere eseguita senza il consenso dell’autore o del titolare dei diritti, a meno che non si applichi una delle eccezioni al diritto d’autore (per esempio, la digitalizzazione per uso privato).
4.1.3-2 Posso apportare modifiche a un quadro se l’artista me l’ha regalato e io, di conseguenza, ne sono il proprietario?
No, la qualità di proprietario non influisce sul fatto che l’artista rimanga autore dell’opera e che quindi soltanto lui abbia il diritto di apportare modifiche ai sensi dell’ art. 11 cpv. 2 LDA. Altra cosa è se l’artista mi ha espressamente autorizzato ad apportare delle modifiche.
4.1.3-3 Nella legge sul diritto d’autore è prevista un’eccezione secondo la quale i proprietari che non sono autori possono apportare modifiche a opere protette dal diritto d’autore?
Sì, nel caso di opere architettoniche, art. 12 cpv. 3 LDA : le opere architettoniche realizzate possono essere modificate dal proprietario. Tuttavia, gli autori possono opporsi a ogni alterazione dell’opera che leda la loro personalità.
4.1.3-4 C’è una differenza tra modifica ed elaborazione di un’opera?
Sì, se l’opera è modificata in modo tale da ricevere nuovi contenuti creativi, si tratta di un’elaborazione (è il caso delle opere di seconda manoart. 3 cpv. 1 LDA ). Se, invece, l’opera viene elaborata senza alcuna qualità creativa, si può parlare di modifica.
4.1.3-5 Un museo che ha acquistato un quadro originale di un’artista e lo ha digitalizzato per la sua collezione può eliminarlo, considerando che dopo averlo digitalizzato non ha più bisogno dell’originale?
No, il museo deve proporre all’artista in quanto autrice di riprendersi l’opera (art. 15 cpv. 1 LDA). Soltanto se l’artista rifiuta di riprendersi l’opera, questa può essere eliminata.
4.2-1 Che differenza c’è tra diritto morale e diritto patrimoniale?
Il diritto patrimoniale comprende il diritto all’utilizzazione dell’opera e può essere trasferito del tutto o in parte a terzi. Il diritto morale protegge l’autore nei suoi rapporti personali con l’opera e non può essere trasferito. Persino se un autore trasferisce completamente il suo diritto patrimoniale a una terza persona, il diritto morale rimane a lui ed egli può far valere i diritti derivanti dal diritto morale.
4.2.1-1 Il download di un testo trovato in Internet è una riproduzione?
Sì, si tratta di una riproduzione ai sensi dell’ art. 10 cpv. 2 lett. a LDA . I file sono aperti in Internet e memorizzati sul computer. Così facendo, sul computer è stata prodotta una copia (= riproduzione) del file. Solitamente la riproduzione avviene soltanto temporaneamente, per esempio, quando durante il download i dati vengono trasmessi (copiati) nella RAM del computer e poi cancellati quando si esce dal sito web. Oppure i file possono essere salvati per essere consultati in un secondo momento. In tale contesto, la norma ex art. 24a LDA disciplina l’ammissibilità delle riproduzioni temporanee.
4.2.1-2 Si parla di riproduzione anche se il modello utilizzato era già una copia e non l’originale?
Sì, il modello non deve essere necessariamente l’originale; si può utilizzare come modello anche una riproduzione (copia), anche se non autorizzata (cfr. Hilty, Urheberrecht, 2011, 133).
4.2.1-3 Un’opera (per esempio, un quadro, una scultura, un’opera architettonica ecc.) viene fotografata. Si tratta di una riproduzione?
Sì, attraverso una foto viene creato un esemplare dell’opera.
4.2.1-4 Riveste una qualche importanza se la foto scattata è analogica o digitale?
No, in entrambi i casi viene immortalato l’esemplare dell’opera: nel caso delle fotografie analogiche sul negativo (cfr. Hilty, Urheberrecht, 2011, 134) e per le foto digitali attraverso la memorizzazione della fotografia (il file della foto).
4.2.1-5 Quale norma deve essere tenuta presente quando si fotografano opere in pubblico?
L’art. 27 LDA, secondo il quale è lecito riprodurre un’opera che, in modo permanente, sia situata o si affacci su suolo accessibile al pubblico; la riproduzione può essere offerta al pubblico, alienata, diffusa o altrimenti messa in circolazione.
4.2.2-1 L’art. 10 cpv. 2 lett. b LDA riguarda soltanto la messa in circolazione di originali?
No, la messa in circolazione di esemplari dell’opera si riferisce sia agli originali sia agli esemplari di riproduzioni (copie; cfr. Hilty, Urheberrecht, 2011, 135).
4.2.2-10 A chi deve essere pagato il compenso previsto dall’art. 13 cpv. 1 LDA?
Alle società di gestione ( art. 13 cpv. 3 LDA ). Soltanto le società di gestione (non gli autori) sono autorizzate a far valere il diritto al compenso.
4.2.2-11 Le biblioteche devono pagare un compenso ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LDA? In caso affermativo, a chi?
Le biblioteche sono tenute a versare il compenso di cui all’art. 13 cpv. 1 LDA se concedono il prestito a titolo oneroso. Il significato preciso di «titolo oneroso» o «remunerazione» viene definito ai punti 1.3 e 1.4 della Tariffa Comune 6a, Locazione di esemplari di opere in biblioteche, stipulata tra la società di gestione ProLitteris e le biblioteche. Se le biblioteche riscuotono una remunerazione per i prestiti, devono versare a ProLitteris il compenso di cui all’ art. 13 cpv. 1 LDA. Il compenso (o «indennità») per i libri ammonta al 9% delle somme pagate dagli utenti (cfr. punto 4.1 lett. c TC 6a).
4.2.2-2 Il principio dell’esaurimento dei diritti ex art. 12 cpv. 1 LDA trova applicazione quando ad essere venduta è una copia di un’opera prodotta illecitamente («prodotto di pirateria»)?
No, perché un’opera può essere venduta liberamente o utilizzata in altri modi soltanto se l’autore stesso l’ha alienata o ha dato a un terzo il consenso all’alienazione dell’opera. Non è questo il caso descritto (cf. Barrelet/Egloff, Urheberrecht, 3a ed., 2008, art. 12 n. marg. 9).
4.2.2-3 Una foto che l’autrice regala a una terza persona con la nota «da non utilizzare ulteriormente» può essere rivenduta dalla terza persona?
In linea di massima, una tale nota su un esemplare dell’opera è irrilevante a causa del principio dell’esaurimento dei diritti e delle eccezioni al diritto d’autore. Altra cosa è se la foto non era ancora stata pubblicata per la prima volta dall’autrice e questa la regala con l’esplicita richiesta di non distribuirla ulteriormente. Soltanto all’autore, infatti, spetta il diritto alla prima pubblicazione (art. 9 cpv. 2 LDA ); si tratta di un diritto morale non interessato dal principio dell’esaurimento dei diritti (cfr. Barrelet/Egloff, Urheberrecht, 3a ed., 2008, art. 12 n. marg. 9a e 10).
4.2.2-4 Può un’acquirente legittima di una foto in bianco e nero trasformarla in una foto a colori rifacendosi al principio dell’esaurimento dei diritti?
No. L’acquirente è sì diventata proprietaria della foto, ma la trasformazione della stessa è una modifica ai sensi dell’ art. 11 cpv. 2 LDA . Il diritto alla modifica spetta all’autore; rientra infatti nei suoi diritti morali e questi non rientrano nel principio dell’esaurimento dei diritti.
4.2.2-5 Il principio dell’esaurimento dei diritti vale anche se l’autore ha alienato il suo esemplare dell’opera per la prima volta all’estero?
Sì, subentra il cosiddetto esaurimento internazionale. Secondo il diritto d’autore svizzero, l’acquirente legittimo può ri-alienare liberamente l’esemplare dell’opera o divulgarlo in qualsivoglia maniera (per maggiori dettagli cfr. DTF 124 III 321 segg.).
4.2.2-6 Quando si parla di affitto e quando di prestito di un libro?
In entrambi i casi, un libro viene ceduto per un determinato periodo di tempo a qualcuno che deve restituirlo entro una data scadenza. Se il libro viene affittato, la persona deve pagare un compenso per la concessione in uso. Se, invece, il libro viene prestato, non deve pagare niente.
4.2.2-7 Per quali contesti del diritto d’autore è rilevante la differenziazione tra affitto e prestito?
Riguardo all’obbligo di pagamento nel caso di affitto di esemplari di opere letterarie e artistiche, art. 13 cpv. 1 LDA.
4.2.2-8 La regolamentazione ex art. 13 cpv. 1 LDA (locazione di esemplari di opere letterarie e artistiche) vale anche per la messa a disposizione di dati in Internet?
No, perché non si tratta di oggetti fisici. Soltanto gli oggetti fisici «possono essere messi a disposizione a titolo oneroso» ai sensi dell’ art. 13 cpv. 1 LDA.
4.2.2-9 Esistono eccezioni al diritto di affitto ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LDA, quindi affitti senza obbligo di compenso all’autore o alle società di gestione?
Sì, le eccezioni sono disciplinate nell’ art. 13 cpv. 2 LDA , che prevede che non sia dovuto alcun compenso per:
- le opere architettoniche;
- gli esemplari delle opere d’arte ;
- quando un locatore e un utente hanno stipulato un contratto per l’utilizzo dei diritti d’autore per esempio, distributore e cinema riguardo ai diritti di presentazione di un film) e devono necessariamente affittare il relativo supporto (nell’esempio di cui sopra, la pellicola del film; esempio ispirato a Müller/Oertli-Pfortmüller, URG, 2a ed., 2012 Art. 13 n. marg. 6).).
4.2.3-1 L’autore di un video o di una foto ha il diritto di caricarli su un portale Internet?
Sì, è un suo diritto esclusivo; egli infatti può, ai sensi dell’ art. 10 cpv. 2 lett c. LDA, farla vedere o udire oppure metterla a disposizione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta. Questo può avvenire anche con l’upload di file (in questo caso il video o la foto). Allo stesso tempo si tratta però anche di un atto di riproduzione secondo l’ art. 10 cpv. 2 lett. a LDA , dato che in genere il video o la foto vengono memorizzati su un server. Anche questo è permesso all’autore.
4.2.3-2 Una studentessa può caricare un video o una foto di una terza persona (autore) su un portale Internet?
Poiché la messa a disposizione online è un diritto esclusivo dell’autore (art. 10 cpv. 2 lett. c LDA), la studentessa ha bisogno del consenso dell’autore.
4.2.4-1 Un organismo di diffusione che intende inserire nel proprio programma un’opera altrui (non prodotta in proprio) è autorizzato a trasmetterla?
No, il diritto spetta soltanto all’autore (o al soggetto cui è stato trasferito il diritto d’autore), che secondo l’ art. 10 cpv. 2 lett. d LDA ha il diritto di diffondere l’opera per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti. L’organismo di diffusione deve dunque ottenere il consenso dell’autore.
4.2.4-2 Caricare un programma TV o della musica online si qualificherebbe sotto quale tipo di utilizzo di un’opera ai sensi dell’Art. 10 cpv. 2 LDA?
Ciò equivale a metterla a disposizione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta, ai sensi dell’ art. 10 cpv. 2 (c) LDA.
4.2.4-3 I ristoranti possono diffondere musica radiofonica come musica di sottofondo? Oppure un hotel può, per esempio, trasmettere programmi televisivi nell’area della reception?
No, perché si tratta di una rappresentazione pubblica di una trasmissione radiofonica o televisiva ai sensi dell’ art. 10 cpv. 2 lett. e LDA. . Il proprietario del locale o dell’albergo deve rivolgersi, ai sensi dell’ art. 22 cpv. 1 LDA, a una società di gestione: nel caso di musica o televisione di sottofondo alla SUISA. L’ammissibilità e i compensi sono disciplinati dalla Tariffa Comune 3a (attenzione: sarà valida soltanto fino al 31.12.2016).
5.1.1-1 Cosa significa «gestione collettiva»?
Si ha una gestione collettiva laddove un’opera non viene sfruttata individualmente dal singolo autore o titolare dei diritti ma la gestione viene demandata collettivamente alle società di gestione (SG): da un lato vengono tutelati collettivamente i diritti di tutti gli autori e titolari dei diritti, dall’altro vengono riscossi collettivamente i compensi di tutte le utilizzazioni corrispondenti. Un esempio di gestione collettiva è la gestione delle riproduzioni nell’ambito dell’uso privato (art. 19 in combinato disposto con l’ art. 20 LDA , concretizzato nelle tariffe comuni 8 e 9).
5.1.1-2 In qualità di autrice come usufruisco dei compensi che gli utilizzatori versano alle società di gestione per effetto della gestione collettiva?
Se, in qualità di autrice, sono membro di una società di gestione, in linea con quanto previsto dal regolamento di distribuzione della società di gestione ricevo un’indennità proporzionale per l’utilizzazione della mia opera.
5.10-1 Le società di gestione sono organi dell’amministrazione federale?
No, si tratta di società di diritto privato (cooperative o associazioni) costituite da compositori, parolieri, scrittori, registi, produttori, editori o titolari di diritti affini.
5.10.4-1 Perché la SSA non è soggetta alla sorveglianza federale quando concede licenze per la rappresentazione di opere teatrali?
Si tratta di fatto di una gestione individuale centralizzata, ossia di un settore in cui la SSA funge da intermediario tra autori e utenti. Diversi titolari svolgono questa attività da soli, senza avvalersi dei servizi della SSA. Quest’ultima quindi non si trova in una posizione di monopolio, cosicché non è giustificato l’intervento dello Stato.
5.10.5-1 L’importo dei compensi previsto dalla tariffa comune 7 per le utilizzazioni a fini didattici è negoziabile?
Sì… e no! Il diritto al compenso previsto dall’art. 19 cpv. 1 lett. b e dall’art. 20 cpv. 2 LDA può essere esercitato esclusivamente dalle società di gestione autorizzate dall’IPI. La gestione di tale diritto è sottoposta alla sorveglianza federale. L’importo dei compensi è fissato dalla tariffa comune 7, gestita da ProLitteris. Quest’ultima rappresenta anche le altre società di gestione. ProLitteris deve negoziare la tariffa comune 7 con le associazioni mantello del settore della formazione e sottoporla poi all’approvazione della Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini (art. 46 cpv. 2 e art. 55 LDA). Una volta approvata, la tariffa vincola il giudice (art. 59 cpv. 3 LDA). È quindi vincolante, e le scuole non possono più mettere in discussione l’importo dei compensi previsti od ottenere l’applicazione di condizioni differenti. In cambio, tuttavia, hanno la garanzia che possono ottenere tutti i diritti rivolgendosi a un unico interlocutore senza eccessive complicazioni.
5.10.5-2 Come si disciplina l’importo dei compensi riscossi dalla SUISA per la messa a disposizione di musica su Internet?
La gestione del diritto di mettere a disposizione brani musicali su Internet per la consultazione on-demand (art. 10 cpv. 2 lett. c LDA) non è sottoposta a sorveglianza federale. In questo ambito la SUISA sottostà alle leggi del mercato e della concorrenza. In altre parole, non gestisce i diritti su tutte le opere. L’utente dovrà quindi realizzare alcune ricerche preventive per scoprire a chi richiedere le licenze necessarie. Laddove fosse competente la SUISA, i compensi non saranno fissati tramite tariffe vincolanti ma attraverso semplici condizioni di licenza di diritto privato. La SUISA calcolerà il prezzo da applicare basandosi su tali accordi, benché in definitiva sarà la libertà contrattuale a prevalere. L’utente e la SUISA potranno concordare liberamente l’importo del compenso, decidendo caso per caso. Quindi, ci sarà un grado di flessibilità maggiore rispetto agli ambiti assoggettati alla sorveglianza della Confederazione. L’intero processo di acquisizione dei diritti sarà però più complicato.
5.11-1 È possibile per un giornalista riportare sul proprio blog culturale un intero romanzo di un libro, che fa parte di una mostra in cui vengono esposti diversi libri?
Ai sensi dell’art. 28 CoPA per riportare eventi di attualità, le opere percepite nel farlo possono essere fissate, riprodotte, presentate, trasmesse, distribuite o altrimenti rese percepibili. In questo caso, non è chiaro se il libro venga presentato o meno. Se non viene presentato (ad esempio leggendo un estratto o presentando la copertina al pubblico), il libro non può essere riprodotto nel blog del giornalista. Al contrario, se l’opera viene in qualche modo percepita durante l’esposizione, si applica l’art. 28 CoPA. 28 CoPA.
5.11-2 È possibile riprodurre un’opera d’arte che sarà oggetto di una mostra che inizierà tra tre mesi sul blog culturale di un giornalista?
In linea di principio no. Questo perché l’eccezione di cui all’art. 28 CoPA è valida solo per gli eventi attuali, ovvero per gli eventi in corso o appena conclusi. 28 CoPA è valida solo per gli eventi in corso, cioè per gli eventi che sono in corso o appena terminati. La situazione potrebbe essere diversa se l’evento futuro presenta una novità che lo rende “attuale”, ad esempio l’inizio della fase organizzativa: tuttavia, solo le opere percepite in questa fase possono essere riprodotte ai sensi dell’art. 28 CoPA. 28 CoPA.
5.11-3 Voglio raccontare sul mio blog l’evento ufficiale (barbecue in riva al lago) organizzato due giorni fa dall’Università per il suo personale amministrativo. Posso utilizzare alcuni video che raccontano l’evento e che si trovano sui siti web di informazione locale?
In linea di principio sì, è consentito utilizzare gli spezzoni di alcuni video presenti sui siti web di informazione locale per raccontare l’evento organizzato dall’Università, a condizione che l’evento sia comunque attuale e interessante per il pubblico che raggiungo con il mio blog. In questo caso, è necessario fare riferimento all’estratto pertinente e alla fonte.
5.2.1-1 La lettura e la visualizzazione di un’opera rientrano nella categoria di uso privato?
No, dal punto di vista giuridico si tratta di un caso di utilizzazione dell’opera non rilevante ai fini del diritto d’autore per le opere pubblicate. La lettura e la visualizzazione di opere pubblicate sono sempre ammesse dal punto di vista del diritto d’autore.
5.2.1-2 Quali ambiti si considerano «ambiti personali» in relazione all’uso privato in senso stretto?
Si considera ambito personale la sfera privata degna di protezione. Non è determinante il luogo in cui avviene l’utilizzazione, quanto piuttosto la natura personale del contesto. È sufficiente che l’utilizzazione avvenga in uno spazio pubblico affinché non si applichi più il concetto di ambito personale.
- Esempio di ambito personale: musica suonata in casa, anche se la finestra è aperta e c’è la possibilità che la sentano anche altre persone
- Esempio di ambito non più personale: musica suonata in strada
5.2.1-3 Quanto deve essermi vicina una persona affinché io possa appellarmi all’uso privato in senso stretto e questa persona si possa ritenere «unita a me da stretti vincoli»?
Le persone devono essere «unite da stretti vincoli». Sono «uniti da stretti vincoli» in particolare i familiari, le collettività assimilabili alle famiglie come le comunità domestiche o le persone legate da una relazione di amicizia (art. 19 cpv. 1 lett. a LDA ).
5.2.1-4 I miei «amici di Facebook» sono uniti da vincoli sufficientemente stretti da consentirmi di appellarmi all’uso privato in senso stretto?
In linea di principio, no. Per gli «amici di Facebook» non sussiste un vincolo così stretto. La dottrina giuridica ritiene (per ora) che i contatti nati tramite Internet non rientrino in questa categoria. I vincoli stretti sorgono nella cornice di una cerchia di persone ridotta e limitata − e questo non è il caso degli amici Facebook.
5.2.1-5 I miei colleghi di lavoro o di studio fanno parte del mio «ambito personale» ai fini dell’uso privato in senso stretto?
In linea di principio, no. Perché l’«ambito personale» richiede anche una stretta interrelazione personale tra i soggetti in questione. Solitamente, questo non è il caso dei colleghi di lavoro o di studio. Una situazione diversa può tuttavia verificarsi quando si sviluppa una relazione stretta tra determinati colleghi di lavoro o di studio: rispetto alle situazioni di lavoro o di tirocinio, ciò è più frequente, ad esempio, quando in un gruppo di due o tre studenti si vengono a creare forti legami di amicizia o quando due studenti universitari vivono insieme in una comunità domestica.
5.2.1-6 Posso fotocopiare per uso privato opere pubblicate, ad esempio un libro preso in prestito in biblioteca come «Harry Potter e la camera dei segreti»?
Sì, per un uso puramente privato (uso privato in senso stretto, per se stessi e per le persone vicine come amici e parenti) è ammessa la riproduzione di opere pubblicate. In questi casi non è necessario il consenso dell’autore. Se la copia viene realizzata con strumenti di riproduzione privati è possibile fotocopiare anche opere complete.
5.2.1-7 Si possono utilizzare le opere provenienti da un’eredità privata o da un’analoga fonte non pubblica?
No, in linea di principio, le opere protette dal diritto d’autore possono essere utilizzate soltanto se sono state pubblicate. Un’opera si considera pubblicata quando l’autore l’ha resa accessibile per la prima volta a un numero rilevante di persone non appartenenti alla sua cerchia privata e quindi non può più esercitare alcun controllo su chi possa prenderne atto.
5.2.1-8 Posso fotocopiare interi libri di testo per tutti i miei colleghi di studio?
No, le riproduzioni complete non sono ammesse al di fuori dell’uso privato in senso stretto (art. 19 cpv. 3 lett. a LDA ). Il concetto di «tutti i colleghi di studio» supera i confini dell’ambito personale, costituito dalla cerchia di persone legate da stretti vincoli.
5.2.1-9 Cosa significa «riproduzione completa o quasi completa» ai sensi dell’art. 19 cpv. 3 lett. a LDA e cos’è una copia incompleta?
Secondo due decisioni giudiziarie cantonali si definisce «incompleta» la riproduzione di max. ¾ di un’opera ( Tribunale civile di Basilea Città del 19.06.2002 in sic! 2003, 217 2003, 217) oppure max. 90% dell’opera disponibile in commercio (Corte di appello di Berna del 21 maggio 2001 in sic! 2001, 613 2001, 613).⇒ Eccezione relativa alle utilizzazioni per uso privato:
- Quadri, fotografie, opere grafiche, schizzi e altre opere delle arti figurative: è ammessa la copia completa (tariffe comuni 7, 8 e 9; si veda anche, in generale, la sezione sulle tariffe comuni).
⇒ Eccezione relativa alle utilizzazioni per uso privato a fini didattici:
- Le trasmissioni radiotelevisive possono essere registrate interamente su una piattaforma protetta da password (tariffa comune 7 7.4).
(punto 7.4; si veda anche, in generale , la sezione sulle tariffe comuni).
5.2.2-1 Per potersi appellare all’uso privato a fini didattici è necessario che vi sia un «contesto didattico o un utilizzo didattico». Quando si verificano queste condizioni?
La Legge parla di «docente e i suoi allievi a fini didattici», ossia quando un insegnante desidera utilizzare un’opera per la sua lezione. Il concetto di «fini didattici» non si limita comunque alla classica lezione scolastica in un’aula o di fronte a un gruppo di classi, in quanto comprende anche qualsiasi incontro che si tenga in un contesto formativo, con particolare riferimento a forme di insegnamento con più classi, lezioni basate su progetti, lezioni universitarie e seminari. Non si escludono nemmeno lo svolgimento dei compiti per casa, le lezioni a distanza (anche online) e l’utilizzo di una piattaforma online dell’istituto di formazione. o didattico o l’utilizzazione didattica» si verifica tuttavia soltanto quando, per questo tipo di incontri, qualcuno utilizza un’opera per rendere possibile l’ottenimento dello scopo formativo o didattico. Non è nemmeno necessario che questo «qualcuno» sia un insegnante. Secondo la tariffa comune TC 7, rientrano nell’utilizzazione a fini didattici anche gli alunni, gli studenti universitari, gli insegnanti, i docenti, gli incaricati di corsi – di tutti i livelli scolastici di istituti d’insegnamento pubblici e privati – come pure il personale di scuole e istituzioni formative, gli assistenti, i collaboratori scientifici e non, comprese le biblioteche che fanno parte degli istituti di formazione.
5.2.2-10 Un archivio può raccogliere articoli di giornale su determinati temi e metterli a disposizione degli utenti (in formato analogico e digitale)? E quando questa utilizzazione rientra nelle tariffa comune 7?
Sì. Un archivio può raccogliere articoli di giornale se può essere fatto rientrare nell’uso privato a fini didattici o nell’uso privato aziendale.
L’archivio può fare riferimento all’uso privato a fini didattici (art. 19 cpv. 1 lett. a LDA ) o alla TC 7 se fa parte di un istituto di formazione. In questo caso può mettere la raccolta di articoli di giornale a disposizione dei membri del relativo istituto di formazione in formato sia analogico che digitale. IMPORTANTE: La pubblicazione online della raccolta deve tuttavia avvenire su una piattaforma protetta da password; non è consentito mettere le opere liberamente a disposizione in Internet.
Per scopi di documentazione e informazione interna, l’archivio può fare riferimento all’uso privato aziendale (art. 19 cpv. 1 lett. c LDA). Anche in questo caso, l’archivio può mettere a disposizione la raccolta in formato sia analogico che digitale, ma solo internamente per il suo personale. In entrambi i casi riferiti all’uso privato è ammessa la riproduzione di articoli di giornale completi purché i singoli articoli siano stati pubblicati all’interno di riviste e non si possano acquistare solo singolarmente online. In questo secondo caso, il singolo articolo vale come «unità di vendita» è possibile realizzarne soltanto riproduzioni incomplete e, ai sensi dell’art. 19 cpv. 3 lett. a LDA.
5.2.2-11 Una docente può utilizzare, per la sua lezione, alcune parti della tesi non ancora pubblicata di un suo collaboratore scientifico?
No, a meno che non abbia ottenuto il consenso del collaboratore per questa forma di utilizzazione. Se così non fosse, per l’uso privato si possono utilizzare esclusivamente opere pubblicate (art. 19 cpv. 1 frase 1 LDA) .
5.2.2-3 Quando dei dottorandi partecipano a una conferenza si può parlare di «contesto didattico»?
No. È vero che i dottorandi possono rientrare nella cerchia di persone di un «contesto didattico» ma, in questo caso, manca la relazione con un incontro formativo o didattico per i cui scopi sia richiesta l’utilizzazione di un’opera.
5.2.2-4 Una biblioteca scolastica può registrare film dalla televisione e metterli a disposizione dei suoi utenti per l’utilizzazione?
Secondo quanto previsto dalla tariffa comune 7 punto 7.4., nell’ambito dell’uso privato a fini didattici è possibile memorizzare e archiviare su una piattaforma interna alla scuola e protetta da password, e mettere poi a disposizione dei membri dell’istituto di formazione intere trasmissioni radiotelevisive, purché le uniche fonti siano la radio oppure la TV, quindi non CD o DVD disponibili in commercio con le stesse trasmissioni (cfr. anche le «Note esplicative utilizzo di intere trasmissioni radiofoniche o televisive da parte di scuole»).
5.2.2-5 La mediateca di una scuola di musica può realizzare copie complete di CD e DVD, e darle in prestito ai suoi docenti e studenti?
No. Senza il consenso dell’autore o del titolare dei diritti, per un uso privato a fini didattici si possono realizzare soltanto copie incomplete di CD e DVD ( art. 19 cpv. 1 lett. b in combinato disposto con l’art. 19 cpv. 3 lett. a LDA). È invece ammesso l’uso di estratti.
La situazione è diversa per l’uso privato in senso stretto, per il quale è ammessa la copia completa di CD e DVD (art. 19 cpv. 1 lett. a in combinato disposto con l’art. 19 cpv. 3 lett. a LDA). ).
- ⇒ Nota bene: Per scopi di salvaguardia e conservazione delle loro collezioni, le biblioteche e altri istituti accessibili al pubblico possono realizzare copie (anche complete) delle opere, sempre che, con tali copie, non perseguano alcuno scopo economico (art. 24 cpv. 1bis LDA). ).
5.2.2-6 Una biblioteca comunale può registrare film dalla televisione e metterli a disposizione dei suoi utenti per il prestito?
No,perché questa situazione non rientra né nell’ uso privato in senso stretto né in quello a fini didattici né in quello aziendale (art. 19 cpv. 1 lett. a, b e c LDA).
5.2.2-7 Un professore può mettere a disposizione dei suoi studenti, sul suo sito Internet, una raccolta di articoli, e-book ecc. (una sorta di dispensa digitale)?
Sì. Purché, in caso di utilizzazione di opere altrui, egli protegga (tramite password) l’accesso alla dispensa digitale, riservi la possibilità di consultazione esclusivamente ai suoi studenti e tenga presente, a seconda del tipo di opera, l’estensione delle copie delle opere. Può mettere le sue opere liberamente a disposizione, qualora non abbia ceduto i relativi diritti.
5.2.2-8 Il docente può incaricare la biblioteca universitaria di realizzare copie di un libro di testo per la sua lezione?
Sì. Se lui stesso rientra nel contesto dell’ uso privato a fini didattici (art. 19 cpv. 1 lett. b LDA. ); può rivolgersi a un terzo, una biblioteca, che realizza le copie per lui ((art. 19 cpv. 1 lett. b in combinato disposto con l’art. 19 cpv. 2 LDA). ). In questo caso, però, la biblioteca può copiare soltanto estratti del libro di testo.
5.2.2-9 Per l’uso privato a fini didattici è ammessa la riproduzione di filmati e video durante una festa di alunni?
No, la situazione non rientra nei casi dell’ uso privato a fini didattici ai sensi dell’ art. 19 cpv. 1 lett. b LDA. Quindi, i filmati e i video registrati possono essere utilizzati esclusivamente per le lezioni (cfr. a tale riguardo la tariffa comune 7).
5.2.3-1 In cosa si differenzia l’uso privato aziendale dall’uso privato in senso stretto e da quello a fini didattici?
La differenza riguarda l’utilizzazione dell’opera mentre l’uso privato in senso stretto e a fini didattici ammette qualsiasi utilizzazione dell’opera, per l’uso privato aziendale è ammessa soltanto la riproduzione (benché con l’eccezione che è ammessa anche la distribuzione all’interno dell’azienda).
5.2.3-2 Un gruppo di ricercatori rientra nell’ambito dell’uso privato aziendale?
Sì, un gruppo di ricercatori può rientrare nel contesto dell’uso privato aziendale. Risulta infatti determinante la considerazione che un istituto di ricerca rappresenta un istituto ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 lett. c LDA. È invece irrilevante se si tratta di un’azienda commerciale, di un’università o di un altro istituto di formazione.
Se il gruppo di ricerca rientra nell’ambito dell’uso privato aziendale, i membri sono autorizzati a realizzare riproduzioni (stampate e digitali) e a distribuirle agli altri membri del gruppo.
5.2.4-1 Una biblioteca può inviare una riproduzione a una ditta commerciale?
Sì, se la ditta in questione e la destinazione d’uso prevista rientrano nei casi contemplati dall’ art. 19 cpv. 1 lett. c LDA e nel contesto dell’uso privato aziendale.
5.2.4-2 Una biblioteca può inviare riproduzioni all’estero?
No, l’invio di riproduzioni all’estero non è coperto dalle tariffe comuni. Nel singolo caso sarebbe necessario, a tal fine, il consenso del titolare dei diritti. Caso speciale: se previsto da un eventuale contratto di licenza può essere ammesso l’invio di una copia di un’opera oggetto di licenza (come un articolo tratto da un e-Journal scientifico).
5.2.5.1-1 Si possono copiare spartiti musicali storici?
Se l’autrice è morta da oltre 70 anni, gli spartiti musicali non sono più protetti dal diritto d’autore e sono di dominio pubblico, quindi possono essere utilizzati a piacimento. Secondo la nota esplicativa della società di gestione SUISA, ciò non è tuttavia permesso in virtù del diritto sulla concorrenza. Risulta fondamentale stabilire se gli spartiti da copiare siano prodotti pronti a essere immessi sul mercato che, con mezzi tecnici di riproduzione e per di più senza prestazione personale appropriata, si possono riprendere come tali. I prodotti si devono quindi poter sfruttare commercialmente senza ulteriori interventi (cfr. DTF 131 III 384, pag. 389). ).
5.2.5.1-2 Come persona privata posso scaricare brani musicali o film da una piattaforma di scambio via Internet (peer-to-peer) per un mio uso privato?
Sì. Secondo il diritto d’autore svizzero, il download di opere da una piattaforma di scambio via Internet è consentito per l’uso privato in senso stretto (art. 19 cpv. 1 lett. a LDA ) se le opere offerte sulla piattaforma di scambio via Internet sono già state pubblicate. Non sarebbe lecito scaricare opere non pubblicate poiché l’uso privato è ammesso soltanto per le opere pubblicate. Non è rilevante, dal punto di vista dell’utilizzatore, se la fonte del download è legale o illegale.
Non è invece ammesso, poiché esula dall’ambito dell’uso privato (art. 19 LDA), l’upload di opere su una piattaforma di scambio via Internet, a meno che la piattaforma non sia utilizzata esclusivamente in un contesto di uso privato in senso stretto ossia tra persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici. Occorre tenere presente a tale riguardo che molti programmi di file sharing effettuano automaticamente e in parallelo il download e l’upload dei file.
5.3.2-1 Una biblioteca «prestante» può, ai sensi dell’art. 24 cpv. 1bis LDA, copiare un libro o un DVD della sua collezione e consegnare la copia a una biblioteca «ricevente» affinché quest’ultima possa inserirlo nella sua collezione e darlo in prestito?
No. Gli esemplari d’archivio e le copie di sicurezza di cui all’ art. 24 cpv. 1bis LDA possono essere realizzati dalle istituzioni soltanto a partire dalla propria collezione.
Però:
- Sulla base dell’ art. 19 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l’art. 19 cpv. 2 LDA la biblioteca ricevente può chiedere alla biblioteca prestante una copia di un libro o di un DVD per uso privato aziendale; in questo caso andranno tuttavia riprodotti soltanto estratti del libro o del DVD (art. 19 cpv. 3 lett. c LDA). ). In generale, il prestito agli utenti della biblioteca ricevente non è ammesso.
- Per una singola utente della biblioteca, la biblioteca ricevente può comunque chiedere alla biblioteca prestante la copia di alcuni estratti di un’opera.
- Se il libro o il DVD non è più disponibile in commercio (ovvero è esaurito), queste opere possono essere copiate integralmente per uso privato (privato in senso stretto, a fini didattici o aziendale; art. 19 cpv. 3 lett. a LDA).
5.3.2-2 La pubblicazione online di una copia d’archivio o di sicurezza è ammessa ai sensi dell’art. 24 cpv. 1bis LDA?
No. Lo scopo perseguito dall’ art. 24 LDA è la conservazione di un’opera, non la messa a disposizione del pubblico (art. 10 cpv. 2 lett. c LDA). ). Tale situazione non è più coperta dall’ art. 24 cpv. 1bis LDA. . A tal fine è necessario il consenso dell’autore o del titolare dei diritti.
5.6-1 È permessa la citazione di estratti di film e video, brani musicali e immagini?
Sì. Anche se, per lungo tempo, la dottrina non è stata concorde, oggi vengono riconosciute le possibilità di citazione di immagini e altre opere. L’importante è comunque che vengano contrassegnati come citazioni anche le immagini, i film, i video e i brani musicali − e che si indichi correttamente la fonte (art. 25 LDA).
5.6-2 Posso utilizzare una citazione in un’opera pubblicata online? Ad esempio un’immagine o un estratto musicale sul mio sito Internet?
Sì, a norma di legge è irrilevante il supporto (libro, immagine, sito Internet, app, video ecc.) su cui viene utilizzata una citazione. È determinante tuttavia che la citazione svolga una funzione di commento, riferimento o dimostrazione che rientri nella portata dello scopo della citazione e che sia indicata come citazione, con menzione della fonte (art. 25 cpv. 2 LDA).).
5.6-3 In una presentazione PowerPoint posso inserire un’immagine che ho trovato su Google?
Se si tratta di un’opera protetta dal diritto d’autore (e nella maggior parte dei casi lo è), l’immagine può essere utilizzata soltanto con il consenso dell’autore o del titolare dei diritti. Altrimenti l’immagine può essere inserita nella presentazione come «citazione di immagini». eve allora svolgere una funzione di commento, riferimento o dimostrazione, rientrare nella portata dello scopo della citazione, ed essere indicata come citazione, con menzione della fonte (art. 25 cpv. 2 LDA).
5.6-4 È possibile citare un’opera non pubblicata?
No. In linea di principio si possono citare soltanto le opere pubblicate . Nel singolo caso, tuttavia, la salvaguardia di interessi legittimi potrebbe giustificare anche la citazione di un’opera non pubblicata. L’interesse pubblico di conoscere determinate circostanze storiche potrebbe, ad esempio, prevalere sull’interesse dell’autore a non voler pubblicare la sua opera (cfr. a tale riguardo BVerfG, decisione del 17.12.1999 – 1 BvR 1611/99 in ZUM 2000, 316).
5.6-5 Posso citare in un nuovo articolo, senza indicazione precisa della fonte, un estratto di un articolo scientifico di cui sono coautrice?
No. Se non si menziona la fonte si tratta di un caso di (auto)plagio. Secondo i dettami della buona pratica scientifica non si può copiare nemmeno da se stessi senza segnalarlo.
5.7-1 Che cos’è un’opera orfana ai sensi dell’art. 22b LDA?
Le opere “orfane” sono opere delle quali il titolare dei diritti d’autore è sconosciuto o non è possibile contattare.
5.7-2 Ho trovato un’immagine su Internet, che vorrei ripubblicare sul mio blog, ma non vedo chi ne sia l’autore. Si tratta di un’opera orfana che posso utilizzare ai sensi dell’art. 22b LDA?
No. Anche se potrebbe effettivamente trattarsi di un’opera orfana, l’art. 22b LDA non permette l’utilizzo di opere orfane depositate in qualsiasi fonte. È invece permesso utilizzare un’opera orfana solo se l’esemplare originale si trova in un archivio istituzionale pubblico o aperto al pubblico, e previa notifica a Prolitteris attraverso l’apposito formulario. Prima di giungere alla conclusione che l’autore non è conosciuto o raggiungibile, l’utente deve aver effettuato delle ricerche e dare prova di diligenza nel farlo. In questo caso, una singola immagine trovata da un privato su Internet, che non fa parte di un archivio pubblico istituzionale o radiotelevisivo, non è considerata un’opera orfana e non può essere utilizzata liberamente.
5.8-1 È possibile aggiungere i sottotitoli al video di una canzone e caricarlo su YouTube per facilitare la percezione di quest’opera alle persone sorde?
Ai sensi dell’art. 28 CoPA per riportare eventi di attualità, le opere percepite nel farlo possono essere fissate, riprodotte, presentate, trasmesse, distribuite o altrimenti rese percepibili. In questo caso, non è chiaro se il libro venga presentato o meno. Se non viene presentato (ad esempio leggendo un estratto o presentando la copertina al pubblico), il libro non può essere riprodotto nel blog del giornalista. Al contrario, se l’opera viene in qualche modo percepita durante l’esposizione, si applica l’art. 28 CoPA. 28 CoPA.
5.8-2 Un’associazione che si occupa di aiutare i non vedenti sta realizzando una traduzione in braille dei più recenti romanzi in commercio per venderla ad altre associazioni di sostegno ai non vedenti. L’associazione è autorizzata a farlo?
Sì, è possibile, ma solo se i libri tradotti vengono venduti ad altre associazioni o istituzioni a sostegno dei non vedenti o direttamente alla persona disabile. Naturalmente, un libro tradotto in braille è considerato utile solo alle persone con disabilità. Pertanto, si può affermare che questo commercio è ammesso ai sensi dell’art. 24c CopA. 24c CopA. È importante che questo commercio non generi alcun profitto ma copra solo le spese.
5.8-3 Posso commercializzare traduzioni di libri in braille senza il consenso del titolare del copyright del libro originale?
La traduzione in braille è un’opera derivata e in linea di principio necessita del consenso dell’autore. Tuttavia, in virtù dell’eccezione di cui all’art. 24c CopA, è possibile creare e distribuire opere derivate per aiutare i disabili a percepire l’opera. 24c CopA, è possibile creare e distribuire opere derivate per aiutare i disabili a percepire l’opera. È possibile farlo, a condizione che non venga generato alcun profitto da questa attività. Tutti i ricavi devono coprire solo le spese. Se voglio ottenere un profitto devo avere il consenso del titolare del copyright (autore e/o editore).
5.9-1 Posso fare una foto dell’edificio LAC (Lugano Arte e Cultura) di Lugano, costruito di recente, e produrre delle belle magliette con questa foto per venderle nei negozi turistici locali?
Sì, è possibile in base all’art. 27 CopA. L’edificio è protetto dal diritto d’autore, tuttavia, essendo collocato su suolo pubblico e accessibile al pubblico, si applica l’eccezione di cui all’art. 27 CopA. 27 CopA. In base a tale eccezione è consentito anche utilizzare la riproduzione dell’opera a fini commerciali.
5.9-2 Mi è consentito fare un disegno dell’edificio LAC (Lugano Arte e Cultura) di recente costruzione a Lugano e produrre alcune miniature con una stampante 3D per fare dei regali ai miei clienti stranieri?
No, non è possibile farlo. Secondo l’art. 27 della CoPA, le opere non possono essere riprodotte in 3D. Sono consentite solo rappresentazioni grafiche o animazioni in due dimensioni.
5.9-3 È possibile fotografare la scultura di un famoso artista che vive a New York mentre viene trasportata dal camion alla sala espositiva di un museo di Lugano e pubblicare la foto sul mio blog?
No, non è ammesso. L’art. 27 CopA si applica solo se l’opera d’arte è accessibile al pubblico per volontà dell’autore. In questo caso la scultura si trova temporaneamente su suolo pubblico perché viene trasportata da un luogo a un altro, e non per volontà dell’autore. Se la stessa scultura fosse esposta su una piazza pubblica di Lugano, visibile a tutti, in accordo con l’autore, allora si applicherebbe l’eccezione dell’art. 27 CopA. 27 CopA si applicherebbe.
6.1.1-1 Che cos’è un’azione d’accertamento e quando vi si può fare ricorso?
Un’azione d’accertamento permette di accertare l’esistenza o meno di un diritto d’autore,
così da dare al legittimo richiedente la possibilità di far valere le sue ragioni in caso di violazione.
6.1.1-2 Che cosa succede in assenza di prove in un’azione d’accertamento?
In assenza di prove, un giudice non sarà in grado di confermare o smentire la rivendicazione presentata.
6.1.1-3 Quali condizioni devono essere soddisfatte per intentare un’azione d’accertamento?
Deve verificarsi uno stato di incertezza in merito al diritto del richiedente, che ostacola il richiedente stesso nell’esercizio dei suoi diritti. In questo caso un accertamento giudiziale potrebbe fare luce sulla situazione.È inoltre necessario che questa situazione di incertezza non sia accettabile da parte del richiedente, e che non sia possibile una richiesta di esecuzione di prestazioni. (Art. 62 CopA).
6.1.1-4 Chi ha il diritto di richiedere un’azione d’accertamento?
Innanzitutto gli autori, poi gli altri titolari del diritto d’autore (per esempio, l’editore o chi dispone di una licenza esclusiva, se il contratto di licenza non lo esclude) e, in generale, chiunque palesi un interesse degno di protezione all’accertamento. Può trattarsi di una persona fisica o di una persona giuridica (per esempio, una società).
6.1.1-5 In che momento può essere intentata un’azione d’accertamento?
L’azione d’accertamento di diritto può essere avviata in qualsiasi momento; tuttavia, più si attende più si va a favore della controparte, che potrebbe cercare di dimostrare la tacita accettazione del danno presunto.
6.1.1-6 Che cosa significa che l’azione d’accertamento di diritto svolge un ruolo sussidiario rispetto ad altre azioni più specifiche?
Affermare che l’azione d’accertamento svolge un ruolo sussidiario rispetto ad altre azioni più specifiche significa che la vittima di una violazione del diritto d’autore potrà chiedere al giudice di effettuare il semplice accertamento della violazione solo se non è in grado di far valere rivendicazioni più specifiche nei confronti dell’autore della violazione. Per esempio, se è possibile avviare un’ azione di cessazione della violazione, questo interesse prevarrà sull’interesse al semplice accertamento dell’esistenza di una violazione.
6.1.2-1 Che cosa si può fare se la violazione dei propri diritti è imminente ma non è ancora cominciata?
Chi subisce o rischia di subire una violazione del suo diritto d’autore può chiedere al giudice di proibire una violazione imminente (cioè chiedere che il giudice disponga l’astensione da una certa condotta). Si tratta in questo caso di un’azione proibitiva della violazione (art. 62, al. 1 lit. a LDA).
6.1.2-2 Quando e in quale caso si può ricorrere al giudice se si ritiene di aver subito una violazione del diritto d’autore?
È necessario che il rischio di subire una violazione del diritto d’autore sia imminente. Il rischio in questione deve essere concreto (non è sufficiente una mera ipotesi astratta) e attuale (deve sussistere fino al momento della pronuncia della sentenza).
Il rischio è attuale anche se vi sono chiare indicazioni che la violazione del diritto d’autore sarà commessa entro un breve periodo di tempo.
6.1.2-3 Che cosa si può fare se si subisce una violazione del proprio diritto d’autore?
Chi subisce o rischia di subire una violazione del suo diritto d’autore ha il diritto di esigere che il tribunale faccia cessare tale violazione ( azione di cessazione della violazione , art. 62, al. 1, let. b LDA). ). Il richiedente deve fornire le prove che la violazione è in corso. In particolare dovrà fornire prove documentali o portare testimoni che possano attestare la violazione in corso.
6.1.2-4 Che cosa posso fare se le mie fotografie vengono utilizzate su un sito web senza il mio consenso?
Il titolare deve fornire al giudice una prova della violazione in corso (documenti, testimoni) per far cessare la violazione dei propri diritti ( azione di cessazione della violazione ,art. 62, al. 1, let. b LDA). ). Se necessario, si ha il diritto di chiedere che il giudice ingiunga alla controparte di fornire informazioni ( azione per la fornitura di informazioni , art. 62, al. 1, let. c LDA).
6.1.2-5 In quale caso il titolare dei diritti può pretendere informazioni dall’imputato?
Una richiesta di informazioni (art. 62, al. 1, let. c LDA ) può essere presentata quando si rivela necessaria per tutelare i diritti dell’attore, per accertare la violazione dei diritti o la relativa portata, o per calcolare i danni subiti.
6.1.4-1 Chi ha il diritto di intraprendere un’azione d’interdizione o di cessazione di una violazione o una richiesta d’informazioni?
Qualsiasi persona fisica o giuridica che sia titolare di diritti d’autore. Si potrà quindi trattare degli autori, ma anche di altri titolari dei diritti d’autore, per esempio le società di gestione cui vengono ceduti determinati diritti.
6.1.4-10 È possibile chiedere un risarcimento se una persona lede i miei diritti d’autore?
hi chiede al giudice di far cessare la violazione del suo diritto d’autore (art. 62, al. 1, let. a LDA può chiedere contemporaneamente anche il risarcimento di tutti i danni che ha subito per effetto della violazione in questione (art. 41 segg. CO).
6.1.4-2 Se i diritti sono stati ceduti, è possibile esercitare dei diritti più ampi rispetto a quelli ceduti?
Il titolare dei diritti d’autore non può esercitare più diritti di quanti ne abbia ricevuti dall’autore. Ad esempio, se l’autore ha ceduto a un editore, ma non in esclusiva, il diritto d’autore relativo a un documento solo per la pubblicazione dello stesso sotto forma di articolo all’interno di una rivista stampata, lo stesso editore non potrà agire invocando una violazione del diritto d’autore qualora l’autore decida in seguito di cedere i diritti per la pubblicazione dello stesso articolo a una rivista online.
6.1.4-3 Se ci sono diversi coautori, chi può agire in giudizio?
Se i diritti d’autore appartengono a diverse persone, ogni coautore ha il diritto di agire da solo, purché lo faccia a favore di tutti (art. 7, al. 3 LDA).
6.1.4-4 Chi viene chiamato a rispondere di una violazione del diritto d’autore?
L’azione può essere intentata contro tutte le persone che sono state coinvolte nella violazione:l’autore principale dell’atto illecito, l’istigatore, i complici.
6.1.4-5 Chi viene considerato «istigatore» e qual è il suo ruolo in un caso di violazione del diritto d’autore?
L’istigatore è chi chiede che un’opera venga creata o messa in circolazione in violazione del diritto d’autore. Ad esempio, un professore che chieda al webmaster della sua università di pubblicare su un sito web un libro completamente scansionato allo scopo di condividerlo con tutti i visitatori del sito
6.1.4-6 Chi viene considerato «complice» e qual è il suo ruolo in un caso di violazione del diritto d’autore?
Il complice è chi partecipa alla violazione del diritto d’autore. Il complice è ad esempio il webmaster di un’università che pubblica sul sito istituzionale, su richiesta di un professore, un libro completamente scansionato da lui.
6.1.4-7 Come va formulata la richiesta se si decide di intraprendere un’azione nei confronti di terzi?
La richiesta al giudice deve essere il più possibile precisa in merito allo stato di fatto descritto e alle conclusioni raggiunte (cfr. DTF 97 II 92). Bisognerà chiedere di vietare o far cessare una condotta illecita o di intimare all’imputato il rispetto del diritto di paternità relativo a un’opera.
6.1.4-8 Che cosa devo chiedere in tribunale per assicurarmi che la persona che ha violato i miei diritti d’autore rispetti la decisione, nei fatti e nel più breve tempo possibile?
Per garantire che la decisione venga attuata correttamente e nel più breve tempo possibile, è consigliabile chiedere che il verdetto si accompagni a un’intimazione di esecuzione ai sensi dell’art. 292 CP.Questo prevede la comminatoria di una sanzione penale qualora non si ottemperi alla decisione dell’autorità. Qualora il giudice constati che sono stati fabbricati oggetti in violazione del diritto d’autore, può ordinarne la confisca e la loro realizzazione o distruzione.
6.1.4-9 Che tipo di sanzioni sono previste per le violazioni del diritto d’autore?
In aggiunta alle azioni proibitive (art. 62, al. 1, let. a LDA ), di cessazione ((art. 62, al. 1, let. b LDA) e di fornitura di informazioni (art. 62, al. 1, let. c LDA), volte a ridurre al minimo o a far cessare la violazione, per ottenere il risarcimento del danno subito si possono intentare azioni di risarcimento (art. 41 CO), di riparazione morale (art. 49 CO) e di consegna dell’utile (art. 62, al. 2 LDA). ).
6.2.1-1 Bisogna pagare i danni se si mette a disposizione il DVD di un film quando questo non è ancora stato diffuso o viene ancora proiettato al cinema?
Si, la messa a disposizione di DVD (noleggio) quando i film non sono ancora stati diffusi o vengono ancora proiettati nei cinema non è consentita (violazione dell’ art. 12 cpv. 1bis LDA) ). , e costituisce un atto illecito e colpevole . Vi è una causalità naturale e adeguata fra il danno rappresentato dalla perdita di profitti e l’atto illecito, cioè la messa a disposizione dei DVD in violazione dell’art. 12 cpv. 1bis LDA (cfr. sentenza del TF 4A_142/2007 del 26 settembre 2007).
6.2.1-2 A quali condizioni è possibile chiedere un risarcimento?
Il richiedente deve dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste dall’ art. 41 CO, ossia l’esistenza di un danno causato da una condotta illecita, di una colpa e di un nesso di causalità tra il danno e la condotta illecita.
6.2.1-3 Quale tipo di condotta è considerata illecita nel campo del diritto d’autore?
Qualsiasi atto lesivo dei diritti esclusivi dell’autore è illecito in assenza di un consenso o di un’eccezione al diritto d’autore. Nel contesto delle azioni civili un comportamento illecito può essere stabilito sia per negligenza sia intenzionalmente.
6.3-1 Perché esistono i provvedimenti cautelari di diritto civile?
Lo scopo dei provvedimenti cautelari (art. 65 LDA) ) è la protezione provvisoria in un procedimento giudiziario. La legge prevede che i provvedimenti cautelari si possano richiedere prima di una procedura decisionale al fine di accertare una violazione e valutarne la portata (ispezione da parte di un perito, richiesta di informazioni ecc.), o di far cessare una violazione e limitare in tal modo il danno subito (sequestro delle copie contraffatte, delle attrezzature di produzione). I provvedimenti cautelari possono essere richiesti per assicurare le prove, per accertare la provenienza degli oggetti prodotti o messi in circolazione illecitamente, per salvaguardare lo stato di fatto, o per assicurare a titolo provvisorio l’esecuzione di ingiunzioni o rimedi.
6.3-2 Che cosa può essere oggetto di una richiesta di provvedimento cautelare?
Un provvedimento cautelare può riguardare:
- il sequestro di copie di opere;
- un’ispezione realizzata da un perito;
- una domanda volta alla redazione di un inventario;
- la raccolta di informazioni e dati per accertare l’origine, la quantità e i destinatari degli oggetti contesi;
- il freno all’utilizzazione, produzione, immissione in commercio di opere contraffatte;
- il sequestro delle copie contraffatte e delle attrezzature di produzione.
6.3-3 La controparte va sempre ascoltata durante la procedura per la concessione di provvedimenti cautelari?
I provvedimenti cautelari devono essere oggetto di un’audizione preliminare della controparte. Tuttavia, in caso di particolare urgenza, in particolare se il ritardo nel procedere rischia di render vano l’intervento, il giudice può ordinare il provvedimento cautelare immediatamente e senza sentire la controparte.
6.3-4 Quali prove sono richieste dalla legge in un caso di violazione dei diritti d’autore?
Nello specifico caso dei provvedimenti cautelari bisogna distinguere tra procedura decisionale e procedura sommaria . Nel primo caso, la parte richiedente deve fornire tutte le prove a sostegno dei suoi diritti. Nell’ambito dei provvedimenti cautelari in procedura sommaria è invece sufficiente rendere verosimili i diritti. In ogni caso, una semplice dichiarazione della parte lesa non è mai sufficiente.
Normalmente il materiale probatorio in procedura sommaria viene presentato mediante documenti.
In questo tipo di procedura particolare sono ammessi anche altri mezzi di prova purché non ritardino considerevolmente il corso della procedura.
6.3-5 Come rendere verosimili i fatti e le conseguenze che si affermano?
Occorre rendere verosimili i fatti e le conseguenze che si affermano fornendo al giudice i documenti necessari. Le dichiarazioni scritte spontaneamente da testimoni o le perizie private possono essere utili per rendere verosimili le proprie rivendicazioni, ma dovranno poi essere verificate.
6.3-6 Quali sono le scadenze da rispettare per presentare una richiesta di provvedimento cautelare?
Il richiedente deve agire nel minor tempo possibile. Qualora tardasse, rischia di essere sospettato in un secondo momento di abuso di diritto.
6.3-7 Quali sono le scadenze da rispettare per presentare una richiesta di procedura decisionale?
Se la causa di merito non è ancora pendente, il giudice assegna all’istante un termine per promuoverla, con la comminatoria che il provvedimento cautelare decadrà in caso di inosservanza del termine. Questo requisito non si applica se la procedura sommaria mira unicamente a richiedere prove a titolo cautelare (art. 158 CPC).
6.4-1 Che cos’è il dispositivo di una sentenza?
Il dispositivo di una sentenza è la parte finale della stessa, nella quale è riportata la decisione in quanto tale, senza motivazioni o considerazioni, che generalmente vengono presentate nelle pagine precedenti. In particolare, il dispositivo comprende la decisione del giudice sull’ammissione o il rifiuto dell’azione o su una sentenza, la decisione sui costi legali, e l’indicazione delle possibilità di ricorso e delle relative modalità.
6.4-2 Chi decide dell’eventuale pubblicazione della sentenza e a carico di chi sono le spese?
Su richiesta della parte vincente, il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza a spese della parte sconfitta. Il giudice fissa modo ed estensione della pubblicazione. Tale diritto può essere concesso sia al richiedente che all’imputato risultato vincente, in tutto o in parte.
6.4-3 Le spese legate alla pubblicazione sono assegnate automaticamente alla parte perdente?
No, è necessario formulare richiesta esplicita di pagamento delle spese di pubblicazione, il giudice non le assegna d’ufficio.
Il giudice determina l’estensione della pubblicazione nel rispetto del principio di proporzionalità. I costi della pubblicazione possono essere richiesti alla controparte a titolo di risarcimento. In ogni caso devono essere anticipati dalla parte richiedente.
6.4-4 Come si pubblica una sentenza?
La pubblicazione della sentenza può essere richiesta su tutti i supporti o su quello dell’opera stessa, come informazione allegata. Solitamente la pubblicazione riguarda soltanto la sentenza, e in particolare il dispositivo.
Considerando l’impatto negativo che la pubblicazione può avere in termini di immagine, non bisogna eccedere rispetto a quanto prescritto nella sentenza.
6.5.1-1 Quali sanzioni penali si rischiano se si modifica, senza il consenso dei titolari dei diritti, un film in bianco e nero per farne un film a colori e lo si diffonde?
Poiché non è possibile convertire un film in bianco e nero in un film a colori senza il consenso dei titolari dei diritti d’autore Poiché non è possibile convertire un film in bianco e nero in un film a colori senza il consenso dei titolari dei diritti d’autore (art. 11, al. 1 e art. 10 al. 1, let. d LDA). ). Su denuncia della parte lesa, si rischia una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria sulla base dell’ art. 67 al. 1 let c LDA.È possibile anche il cumulo con ulteriori azioni civili
.
6.5.1-10 Qual è la pena per l’autore di una violazione che agisce per mestiere?
Se agisce per mestiere, l’autore dell’infrazione è perseguito d’ufficio (art. 67, al. 2, art. 69, al. 2 e art. 69a, al. 2 LDA.). La pena è una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria. Gli atti sono punibili solo se sono compiuti da una persona che sa o che, secondo le circostanze, è tenuta a sapere che in tal modo commette, rende possibile, facilita o dissimula la violazione di un diritto d’autore o di un diritto di protezione affine.
6.5.1-11 Che cosa posso fare se ho commesso una violazione del diritto d’autore?
L’autore di una violazione ha ogni interesse a cercare un accordo sul piano civile con la parte lesa per evitare che questa depositi una querela o per far sì che desista dalla stessa. Lo scopo, quindi, è che in cambio della corresponsione di un indennizzo la parte lesa si impegni a non avviare un procedimento penale o civile, o a desistere dalla querela.
6.5.1-12 Quando una persona agisce per mestiere?
Una persona agisce per mestiere, quando, in funzione «del tempo e delle risorse che dedica ai suoi atti criminali, della frequenza degli atti in un determinato periodo, così come dei profitti auspicati od ottenuti, […] esercita tale attività illecita come professione, benché secondaria; è necessario che l’autore dell’atto illecito miri a ottenere dei profitti relativamente regolari che rappresentino un contributo significativo al finanziamento del suo stile di vita e che quindi, in certo modo, si sia affermato nel crimine» (cfr. DTF 129 IV 253 4 253 ).
6.5.1-13 Quando un procedimento viene avviato d’ufficio in materia di diritto d’autore?
Le violazioni penali previste dall’ art. 67 cpv. 1 LDA sono perseguite d’ufficio se sono commesse per mestiere (art. 67 cpv. 2 LDA); in altre parole, non appena l’autorità sarà venuta a conoscenza dell’infrazione, agirà senza attendere un’eventuale querela della parte lesa. Se l’autore agisce per mestiere, la situazione è effettivamente più grave e giustifica un perseguimento automatico.
6.5.1-2 Qual è la pena prevista per le violazioni del diritto d’autore?
Secondo l’ art. 67 LDA, le violazioni penali del diritto d’autore possono consistere in una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria (una multa).
6.5.1-3 In quali casi si può parlare di violazione del diritto d’autore?
Si ha una violazione del diritto d’autore quando una persona, in un ambito non coperto da un’eccezione legale e senza il consenso dei titolari dei diritti (art. 67 LDA):
- utilizza un’opera sotto una designazione falsa o diversa da quella decisa dall’autore;
- pubblica un’opera;
- modifica un’opera;
- utilizza un’opera per creare un’opera di seconda mano;
- allestisce esemplari di un’opera mediante un qualsiasi procedimento;
- offre al pubblico, aliena o mette altrimenti in circolazione esemplari di un’opera;
- recita, rappresenta o esegue un’opera direttamente o mediante un procedimento qualsiasi oppure la fa vedere o udire altrove;
- mette a disposizione un’opera mediante un procedimento qualsiasi in modo tale che chiunque possa accedervi da dove e quando vuole;
- diffonde un’opera per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti, o la ritrasmette con impianti tecnici il cui titolare non è l’organismo di diffusione d’origine;
- fa vedere o udire un’opera messa a disposizione, diffusa o ritrasmessa;
- si rifiuta d’indicare all’autorità competente la provenienza e la quantità degli oggetti in suo possesso illecitamente fabbricati o immessi sul mercato, nonché i destinatari e l’entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali;
- dà in locazione un programma per computer.
6.5.1-4 In che cosa consiste un comportamento intenzionale (dolo)?
Si tratta di un comportamento assunto dall’autore della violazione di un diritto che presuppone la volontà dello stesso di cagionare un danno diretto o eventuale. Si parla di dolo diretto quando l’autore è certo di compiere l’atto in questione e di dolo eventuale se l’autore considera la possibilità che si produca l’atto in questione e procede comunque, accettando la possibilità che si verifichi.
6.5.1-5 A quali condizioni una violazione del diritto d’autore viene perseguita penalmente?
Le violazioni del diritto d’autore vengono perseguite soltanto a seguito di denuncia della persona lesa: in altre parole, se la parte lesa non si attiva, la violazione non sarà punita. Il querelante ha d’altronde il diritto di ritirare la denuncia in seguito, e quindi di far venir meno il procedimento penale.
6.5.1-6 Qual è il termine ultimo per presentare una querela?
Il diritto di querela si prescrive in tre mesi (art. 31 CP) Tale periodo si calcola dal giorno in cui l’avente diritto ha conosciuto l’identità dell’autore dell’infrazione. Per rispettare le scadenze, è possibile presentare una denuncia contro ignoti se non è possibile identificare l’autore. Occorre quindi che la parte lesa agisca rapidamente non appena viene a conoscenza delle circostanze della violazione subita.
6.5.1-7 Contro chi va presentata la querela?
Se l’infrazione è stata commessa da più persone, la querela può essere presentata contro ognuna di esse. Tuttavia, se il querelante agisce nei confronti di una sola persona, è comunque prevista la possibilità di perseguire tutti gli altri soggetti coinvolti nell’infrazione.
6.5.1-8 È possibile ritirare una querela?
Sì, il querelante può desistere dalla querela finché non sia stata pronunciata la sentenza cantonale di seconda istanza (art, 33 CP)). Occorre sottolineare che se in seguito il querelante ritira la propria querela nei confronti di uno degli imputati, ciò andrà a beneficio di tutti gli altri. Il ritiro della querela è definitivo, non è possibile riproporla.
6.5.1-9 Quando si riscontra un utilizzo illecito di un’opera protetta?
L’utilizzo di un’ opera protetta è illecito quando l’utilizzatore non è l’ autore dell’opera, non è un titolare dei diritti sull’opera stessa, la utilizza senza disporre di un’ eccezione al diritto d’autore prevista dalla legge o del consenso degli altri titolari dei diritti.
6.5.2-1 La mancata indicazione di una fonte utilizzata può rappresentare un atto punibile?
Nei casi previsti dalla legge, chiunque ometta intenzionalmente d’indicare la fonte utilizzata e l’autore, sempre che questo sia indicato, su querela della parte lesa viene punito con una multa (art. 68 LDA). La mancata indicazione della fonte è punita unicamente a seguito di querela e in termini di gravità comporta soltanto una contravvenzione che non sarà registrata nel casellario giudiziario.
L’omissione di una fonte in un contesto accademico o di ricerca costituisce anche un atto contrario alla deontologiache potrebbe comportare sanzioni disciplinari.
6.5.3-1 Le attrezzature utilizzate per commettere una violazione del diritto d’autore possono essere confiscate?
Il Codice penale prevede la possibilità di ordinare la confisca degli oggetti che sono serviti o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. Possono essere confiscate sia le copie contraffatte di un’opera sia le attrezzature che consentono di realizzarle.
6.5.3-2 Quando e da chi può essere ordinata la confisca delle attrezzature utilizzate per commettere una violazione del diritto d’autore?
La confisca può essere ordinata soltanto da un giudice al termine di una procedura.
Tuttavia, nei casi urgenti, il magistrato penale o la polizia possono ordinare, a certe condizioni, un sequestro nel corso della procedura o all’inizio della stessa.
7.4.1.1-1 Vorrei pubblicare sulla mia pagina Facebook un’opera che ho trovato in Internet: ho ottenuto il permesso dall’editore, devo indicare anche il suo nome? Come mi devo comportare se il sito su cui l’ho trovata non cita nessun nome?
Non esiste un regime giuridico particolare per i social media, il che significa che l’autore mantiene il proprio diritto al riconoscimento della qualità d’autore e deve quindi essere menzionato (a meno che non abbia scelto di restare anonimo) Se l’opera viene utilizzata sotto forma di citazione, è necessario effettuare alcune ricerche per citare correttamente la fonte, soprattutto quando è in gioco il rispetto delle buone pratiche scientifiche.
7.4.1.2-1 Ho creato una fan fiction ispirata all’universo e ai codici del mio artista preferito. Posso pubblicarla sulle reti sociali?
Una fan fiction rappresenta solitamente un’opera di seconda mano. Sebbene le opere di seconda mano siano tutelate in quanto tali, l’autore dell’opera originale mantiene i propri diritti e può pertanto opporsi alla pubblicazione dell’opera di seconda mano. È quindi necessario ottenere il consenso relativo all’opera originale prima di pubblicare la fiction sulle reti sociali.
7.4.1.2-2 Ho ritoccato una foto che ho trovato su Flickr: in che misura posso pubblicare il risultato?
L’autore ha il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la modifica, sostanziale o meno, opportuna o meno, della propria opera. Il consenso dell’autore è quindi necessario, anche se si pensa di aver modificato soltanto alcuni piccoli dettagli che rendono la foto più bella.
Allo stesso tempo, molti utenti di Flickr hanno scelto di assoggettare le loro opere alle licenze Creative Commons. L’elemento ND (No Derivatives) significa che non è permesso modificare l’opera. Se l’autore non ha previsto questa clausola per la sua opera, la licenza permette allora la pubblicazione della foto ritoccata.
7.4.1.3-1 Qualcuno ha pubblicato a mia insaputa su una rete sociale i primi capitoli del libro che sto scrivendo. La mia opera va considerata come pubblicata?
La pubblicazione, come previsto dall’art. 9 cpv. 3 LDA, è di competenza dell’autore. Questa disposizione viene violata anche se vengono pubblicate all’insaputa dell’autore parti di un’opera, a condizione che queste parti presentino un carattere originale (art. 2 cpv. 4 LDA). A parte questa violazione, l’opera non si può considerare pubblicata, se la pubblicazione è avvenuta senza il consenso dell’autore.
7.4.1.3-2 Ho inviato ad alcuni amici su Facebook l’articolo che sto scrivendo: così facendo, ho pubblicato la mia opera?
Un’opera viene pubblicata quando l’autore perde il controllo sulla cerchia di persone che vi accedono. Un’opera pubblicata dall’autore sulla propria pagina senza limitazioni di accesso si può considerare pubblicata. D’altra parte, se si tratta di una cerchia di amici selezionati, si può ritenere che l’opera non sia stata pubblicata perché rimane all’interno di una cerchia di persone unite da stretti vincoli. Pertanto, la diffusione dell’opera richiederà il consenso dell’autore.
7.4.1.3-3 Un amico, fotografo per passione, mi ha inviato alcune fotografie. Ha talento ma è timido, e io vorrei aiutarlo pubblicando queste foto sulle reti sociali.
Se l’autore non ha dato il suo consenso, si commetterebbe una violazione del suo diritto di pubblicazione, punibile ai sensi dell’art. 67 LDA. Inoltre, verrebbero violati anche i suoi diritti patrimoniali.
7.4.2.1-1 Ho digitalizzato un’opera per metterla a disposizione di alcuni amici su WhatsApp: è una riproduzione?
Sì, l’esistenza di una riproduzione non dipende dal supporto. L’opera sarà infatti copiata nella memoria di un computer, oltre che sui server remoti di WhatsApp. Queste due copie si dovranno considerare come riproduzioni. Occorre quindi valutare se è necessario richiedere eventuali consensi o se il caso rappresenta un’eccezione al diritto d’autore.
7.4.2.3-1 Posso pubblicare la pagina di Wikipedia che ha scritto un collega, visto che le licenze sono «libere»?
No, gli autori che contribuiscono a formare Wikipedia con le loro opere decidono di sottoporle alla licenza CC-BY-SA, la quale consente agli utenti di condividere e modificare i contenuti a condizione di citarne la fonte e vincolarli alla stessa licenza. Disporre di un esemplare dell’opera non equivale alla possibilità di scavalcare i diritti esclusivi dell’autore.
7.4.2.3-3 Uno dei miei autori preferiti ha messo a disposizione in Internet un’opera accessibile a chiunque. Posso metterla sulla mia pagina Facebook o devo chiedere il consenso all’autore?
Un semplice link al sito che ospita l’opera in questione è ammesso, dato che non costituisce una messa a disposizione. Mettere online un esemplare dell’opera su una rete sociale, invece, equivale effettivamente a una messa a disposizione e quindi è protetta dal diritto d’autore.
7.4.2.3-4 Vorrei ritwittare un contenuto, si tratta di una messa a disposizione?
Dipende tutto dal contenuto in questione: alcuni tweet non si possono considerare opere ai sensi della LDA. Infatti è difficile stabilire se il contenuto di un tweet della lunghezza massima di 140 caratteri possieda o meno la caratteristica dell’originalità. In ogni caso, è consigliabile agire con prudenza. Molti tweet o parti di tweet possono essere classificati come opere, soprattutto quando contengono file GIF, fotografie o video. Ritwittandoli, li si mettono a disposizione.
Vorrei creare un gruppo WhatsApp per i miei studenti per semplificare la trasmissione dei documenti. Si tratterebbe di una messa disposizione?
Sì, inviando un’opera tramite WhatsApp la si rende fruibile agli studenti, e ciò equivale a una messa a disposizione. Quando l’opera viene copiata sul dispositivo del destinatario, viene effettuata una riproduzione. Questa riproduzione, in ogni caso, sarà autorizzata perché rientrante in un contesto di uso privato. Inoltre, a questo tipo di messa a disposizione si può applicare l’eccezione a scopi didattici.