Frequente coautorialità e opere di seconda mano nel caso delle opere audiovisive e multimediali.
La produzione di opere audiovisive e multimediali vede spesso il coinvolgimento creativo di diverse persone (regista, sceneggiatrice, cameraman, montatrice, fonico, produttore ecc.). In assenza di accordi diversi tra le persone coinvolte, nel diritto d’autore vi è solitamente coautorialità (art. 7 LDA). La situazione è leggermente diversa per la colonna sonora, poiché occorre distinguere se i brani utilizzati nel film siano stati composti già prima che il film fosse prodotto oppure appositamente per il film. Soltanto in quest’ultimo caso si può parlare di coautorialità. Nel primo caso, infatti, è soltanto il compositore a mantenere il proprio diritto d’autore originario.
Oltre a ciò, se per un’opera audiovisiva o multimediale si utilizza un’opera preesistente come un romanzo da trasporre sul grande schermo o un film su cui basare del materiale didattico multimediale, si può verificare un caso di opera di seconda mano (art. 3 LDA). Ciò vale anche per la colonna sonora se si tratta di composizioni realizzate indipendentemente da un film ma adattate per il film stesso.
Diritto della personalità e protezione dei dati in relazione alle fotografie.
Oltre alla protezione ai sensi del diritto d’autore che tutela i diritti del fotografo o della fotografa, le fotografie di persone sono disciplinate anche dal diritto alla propria immagine come elemento della protezione della personalità ai sensi dell’art. 28 CC e della protezione dei dati (art. 3 segg. LPD risp. art. 12 LPD risp. corrispondenti disposizioni delle leggi cantonali sulla protezione dei dati, ad esempio Cantone di Basilea Città §3 segg. IDG risp. §9 IDG).
Il diritto alla propria immagine (art. 28 CC) tutela la persona ritratta nel suo diritto di autodeterminazione che comprende il diritto di decidere come e dove venga pubblicata e messa in circolazione la sua immagine. La condizione perché sussista una violazione del diritto alla propria immagine è duplice: la persona interessata deve riconoscersi nell’immagine (riconoscibilità soggettiva) e anche altre persone devono poterla riconoscere (riconoscibilità oggettiva). Qualsiasi violazione del diritto alla propria immagine è, in generale, illecita – e la persona lesa può difendersi in qualsiasi momento in diversi modi (azione di prevenzione, azione di riconoscimento e cessazione, di risarcimento dei danni e riparazione morale – art. 28a CC).
La legge prevede comunque tre condizioni in cui non si può parlare di illecito (art. 28 cpv. 2 CC):
- Se la persona ritratta ha dato il suo consenso, esplicito o tacito, all’utilizzazione della sua immagine nel singolo caso.
- In presenza di un interesse privato o pubblico preponderante.
- In presenza di una giustificazione legale, ossia se una legge stabilisce la liceità dell’utilizzazione di un’immagine.
I diritti della personalità si esauriscono, in generale, con il decesso della persona ritratta e non sono né trasferibili né trasmissibili per successione: in altre parole, con il decesso della persona fotografata viene meno anche il suo diritto alla propria immagine. Ciononostante, in relazione alla crescente commercializzazione e attenzione nei confronti di personaggi famosi si pone sempre più spesso la questione dell’eventuale necessità di estendere la protezione della personalità oltre la data del decesso, in maniera analoga a quanto avviene per il termine di protezione del diritto d’autore. Per il momento viene riconosciuto esclusivamente il diritto dei familiari della persona deceduta alla salvaguardia della memoria della stessa (un diritto noto come «protezione della memoria del defunto»). Viene protetto, in questo modo, il cordoglio dei familiari, qualora questo venga leso dalla pubblicazione o dalla messa in circolazione di immagini della salma o dall’alterazione dell’immagine della persona ancora in vita (cfr. Büchler, Die Kommerzialisierung Verstorbener, in AJP, 2003 pag. 9 segg.)
Il diritto alla propria immagine viene integrato e concretizzato
dalla protezione dal trattamento illecito dei dati personali ai sensi
della protezione dei dati. I dati personali comprendono tutte le
informazioni relative a una persona identificata o identificabile (art. 3 lett. a LPD),
tra cui anche le fotografie di persone. Ai sensi della Legge sulla
protezione dei dati, qualsiasi trattamento di dati personali (raccolta,
archiviazione, utilizzazione, modificazione, comunicazione, distruzione
ecc.) è illecito se avviene contro la volontà della persona interessata,
e può avvenire soltanto nei casi giustificati. I motivi giustificativi
elencati nella Legge sulla protezione dei dati (art. 13 LPD) corrispondono a quelli della protezione della personalità.