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  1. Italian
  2. Copyright
  3. 2. COSA... è un'opera protetta?
  4. 2.4 Opere di seconda mano
  • Introduzione
  • 1. DOVE... viene utilizzata l'opera e quale diritto nazionale si applica?
  • 2. COSA... è un'opera protetta?
    • 2.1 Opera protetta dal diritto d’autore
    • 2.2 Categorie di opere
    • 2.3 Opere non protette
    • 2.4 Opere di seconda mano
    • 2.5 Raccolte
    • 2.6 Per quanto tempo è protetta un’opera?
  • 3. CHI... detiene i diritti d’autore su un’opera?
  • 4. QUALI... diritti sull’opera sono protetti?
  • 5. COME... possono utilizzare un'opera le altre persone?
  • 5b. COME... possono utilizzare un'opera le altre persone? - Licenze contrattuali
  • 6. E... responsabilità e sanzioni?
  • 7. Diritto d’autore e social media

2.4 Opere di seconda mano

Index Tenere Presente FAQ

Un caso particolare fra le opere protette dal diritto d’autore è rappresentato dalle «opere di seconda mano». Il termine può essere fuorviante perché dà l’impressione che un’opera originale venga riutilizzata. Secondo la definizione fornita nell’art. 3 cpv. 2 LDA, le opere di seconda mano sono «le creazioni dell’ingegno di carattere originale, ideate utilizzando una o più opere preesistenti in modo tale che resti riconoscibile il loro carattere originale». In termini più semplici, si ha un’opera di seconda mano quando un’opera preesistente viene modificata o trasformata. Per questo motivo si utilizza frequentemente anche il termine «opera derivata». Uno degli esempi più noti e illustrativi è la serigrafia di Marilyn Monroe realizzata da Andy Warhol.

Un’opera di seconda mano è protetta dal diritto d’autore in quanto tale (art. 3 cpv. 3 LDA) se è anch’essa una creazione dell’ingegno e presenta un proprio carattere originale. A tal fine, l’autrice o l’autore di un’opera di seconda mano non deve limitarsi a riprendere le caratteristiche e le proprietà dell’opera precedente ma deve dare all’opera di seconda mano una nota originale.

A titolo esemplificativo e quindi non esaustivo, la Legge sul diritto d’autore nomina come opere di seconda mano le traduzioni e gli adattamenti (art. 3 cpv. 2 LDA). Anche se non viene menzionato esplicitamente, anche in questi casi si deve comunque riscontrare il carattere originale. Nelle traduzioni, la scelta del vocabolario e dello stile adottati nell’opera riflette solitamente il grado di originalità necessario.

Tuttavia, in relazione alle traduzioni occorre prestare attenzione a quanto previsto dall’art. 5 cpv. 2 LDA: se vengono tradotte opere non protette di cui all’elenco fornito nell’art. 5 cpv. 1 LDA (ad esempio la traduzione di una legge), nemmeno le traduzioni sono protette dal diritto d’autore.

In relazione agli adattamenti occorre distinguere i casi in cui manca qualsiasi carattere creativo (ad esempio la conversione di una fotografia a colori in una in bianco e nero) da quelli in cui l’adattamento presenta un carattere originale (ad esempio la trasposizione di un libro in film). Il primo caso rappresenta una modificazione dell’opera (art. 11 cpv. 1 lett. a) LDA), mentre nel secondo si crea un’opera di seconda mano. In entrambi i casi, comunque, è necessario ottenere il consenso dell’autore o dell’autrice.

Tenere Presente

Consensi necessari

Ai sensi dell’art. 3 cpv. 4 LDA «è salva la protezione delle opere utilizzate». Se l’opera originale è protetta dal diritto d’autore, rimane protetta anche se funge da punto di partenza per un’opera di seconda mano. Ciò significa che, per produrre un’opera di seconda mano, è necessario ricevere il consenso dell’autore dell’opera originale.

Esempio: Un’assistente desidera elaborare e aggiornare vecchie dispense del docente, e per farlo ha bisogno del consenso del docente stesso.

Inoltre, per gli utilizzatori dell’opera che intendono usare l’opera di seconda mano, ciò significa che devono ricevere il consenso sia dagli autori dell’opera originale sia dagli autori dell’opera di seconda mano.

Esempio (legato a quello precedente): Gli studenti vogliono scansionare e pubblicare in Internet le dispense aggiornate. In questo caso occorre chiedere il consenso sia al docente sia all’assistente.

In mancanza di questi consensi potrebbe esserci una violazione, in particolare, del diritto di modifica degli autori (originali) ex art. 11 cpv. 1 lett. a LDA e dei diritti di sfruttamento degli autori ex art. 10 LDA, a meno che non si tratti di un caso di uso privato.

FAQ

2.4-1 La nuova edizione riveduta di un libro di testo è un’opera di seconda mano?

Sì, se le modifiche della nuova edizione presentano nuovi tratti originali.

2.4-2 Sulla base degli appunti presi a lezione, alcuni studenti preparano un testo che intendono pubblicare in Internet. Possono farlo senza problemi?

No, occorre prestare attenzione. Da un lato è sicuramente vero che le conoscenze scientifiche non sono protette. Dall’altro, tuttavia, l’elaborazione dei contenuti, ossia il modo in cui una docente o un docente trasmette le sue conoscenze nell’ambito di una lezione, può rientrare indubbiamente nell’ambito della protezione ai sensi del diritto d’autore se vengono soddisfatte le caratteristiche dell’opera. Se, poi, gli appunti vengono elaborati in uno scritto che riprende la struttura e i contenuti del corso, lo scritto in questione può essere considerato come opera di seconda mano. Per la preparazione dello scritto e la sua utilizzazione (pubblicazione in Internet) è necessario ottenere il consenso del docente o della docente.

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