Le raccolte (definite dalla Legge «collezioni») possono essere protette dal diritto d’autore se costituiscono creazioni dell’ingegno che presentano un carattere originale per la scelta o la disposizione del contenuto (art. 4 cpv. 1 LDA). In altre parole, non è protetto ciò che la raccolta «raccoglie» ma piuttosto il modo in cui gli elementi «raccolti» sono stati scelti e disposti. Se la disposizione e/o i criteri di scelta sono unici od originali si riscontra il necessario carattere originale. Tale carattere risulta solitamente assente nei casi di ordinamento standard (ad esempio la disposizione in ordine alfabetico o numerico). È assente anche nelle opere in cui i criteri di scelta o le disposizioni sono in qualche modo consueti o standardizzati oppure quando ne va della completezza di un’opera. Ad esempio, non rappresenta una raccolta protetta un compendio di informazioni sui medicamenti che, per legge, deve essere completo perché non è nemmeno possibile effettuare una scelta originale dei contenuti (cfr. a tale riguardo Presidenza del Tribunale civile di Basilea Città del 20 gennaio 2004, in sic! 2004, 490 segg.). Non godono di protezione nemmeno le raccolte ufficiali o richieste dalla legge (art. 5 cpv. 2 LDA). Sono protetti, invece, le riviste e i giornali perché la scelta e la disposizione dei singoli articoli derivano da decisioni originali degli editori.
Ulteriori esempi di possibili raccolte protette: antologie, manuali, volumi illustrati ecc.
Poiché il fattore determinante non è il contenuto ma piuttosto il carattere individuale e originale della raccolta, non è indispensabile che il contenuto della stessa sia protetto dal diritto d’autore (ad esempio, solitamente le ricette non sono protette ma un libro di cucina può esserlo). Se terze persone utilizzano soltanto il contenuto (ad esempio pubblicando online una ricetta tratta dal libro di cucina citato) non vi è violazione del diritto d’autore in relazione alla raccolta poiché, in questo caso, non viene toccato il carattere originale della raccolta (la scelta e la disposizione) ma soltanto il contenuto. La protezione di una raccolta non riguarda i suoi contenuti ma la scelta e la disposizione degli stessi.
Buono A Sapersi
Banche dati
Nelle banche dati si raccolgono dati o altre informazioni che vengono disposti metodicamente o sistematicamente e resi poi accessibili per mezzo di strumenti elettronici. Secondo il diritto d’autore svizzero, le banche dati rientrano nella categoria delle collezioni. Secondo quanto previsto dall’art. 4 cpv. 1 LDA, queste sono protette se costituiscono creazioni dell’ingegno che presentano un carattere originale per la scelta o la disposizione del contenuto. La scelta e la composizione dei dati, quindi, devono essere creative e originali (esempi: la presente banca dati sui contenuti del diritto d’autore o il catalogo digitale di una biblioteca che viene selezionato da bibliotecari scientifici secondo criteri specifici e arricchito di parole chiave, il che richiede una prestazione intellettuale e un certo grado di originalità).
Se i dati della banca dati vengono, invece, inseriti seguendo semplicemente un ordine logico, regole consuetudinarie (del settore) o schemi predefiniti, manca il carattere originale, quindi la banca dati non è protetta dal diritto d’autore (ad esempio una banca dati contenente informazioni che, per legge, vanno fornite sui medicamenti, cfr. a tale riguardo Presidenza del Tribunale civile di Basilea Città del 20 gennaio 2004, in sic! 2004, 490 segg.).