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    • Quali ... diritti sull'opera sono protetti?
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  1. Italian
  2. Copyright
  3. 3. CHI... detiene i diritti d’autore su un’opera?
  4. 3.3 L’autore o l’autrice non è riconoscibile
  • Introduzione
  • 1. DOVE... viene utilizzata l'opera e quale diritto nazionale si applica?
  • 2. COSA... è un'opera protetta?
  • 3. CHI... detiene i diritti d’autore su un’opera?
    • 3.1 Autrice e autore
    • 3.2 Coautori
    • 3.3 L’autore o l’autrice non è riconoscibile
    • 3.4 Altri titolari dei diritti
  • 4. QUALI... diritti sull’opera sono protetti?
  • 5. COME... possono utilizzare un'opera le altre persone?
  • 5b. COME... possono utilizzare un'opera le altre persone? - Licenze contrattuali
  • 6. E... responsabilità e sanzioni?
  • 7. Diritto d’autore e social media

3.3 L’autore o l’autrice non è riconoscibile

Index FAQ

Soltanto gli autori hanno il diritto esclusivo di far riconoscere la loro qualità d’autore o di creare l’opera sotto uno pseudonimo o altro segno distintivo (riconoscimento della qualità d’autore, art. 9 cpv. 1 LDA). Gli autori possono creare un’opera anche in modo anonimo, per questo non è sempre possibile identificare chiaramente gli autori di un’opera.

Per questo motivo, la legge sul diritto d’autore prevede il seguente «modello» per determinare la qualità d’autore:

  • è considerato autore chi è indicato come tale;
  • nel caso di autore ignoto, è considerato autore o autrice chi cura l’edizione dell’opera;
  • se anche i curatori sono ignoti, allora l’autore è chi ha pubblicato l’opera.

Infine esiste anche il caso che gli autori siano ignoti, che non sia possibile risalire alla loro identità e l’opera non sia stata neppure pubblicata. In tal caso, nessuno può esercitare i diritti d’autore.


È considerato autore chi è indicato come tale

Fino a prova contraria, ai sensi della LDA è considerato autore chi è indicato come tale con il suo nome, uno pseudonimo o un segno distintivo sugli esemplari dell’opera o nella pubblicazione di quest’ultima (designazione dell’autore, art. 8 cpv. 1 LDA). Se tramite la designazione sull’opera è possibile risalire all’autore o all’autrice, anche se non è il suo vero nome, questa persona è considerata l’autore.

Per esempio, la scrittrice britannica J.K. Rowling ha utilizzato per alcune sue opere lo pseudonimo Robert Galbraith, ma si sapeva chi si nascondeva dietro lo pseudonimo.

Se qualcuno contesta l’attribuzione della qualità di autore di un’opera (per esempio, l’autore vero), chi contesta deve anche dimostrare che la persona indicata sull’opera non è l’autore o l’autrice.


Nel caso di autore ignoto, è considerato autore o autrice chi cura l’edizione dell’opera

Se l’autore non è indicato con il suo nome o non è identificabile tramite uno pseudonimo o un segno distintivo, il curatore dell’edizione può esercitare il diritto d’autore.


L’autore e il curatore sono ignoti

Se neanche questa persona è nominata, l’esercizio di tale diritto spetta a chi ha pubblicato l’opera (art. 8 cpv. 2 LDA).

Per esempio, componimenti musicali con l’annotazione «anonimo» – l’opera è stata creata in modo anonimo, l’autore o l’autrice rimangono ignoti; il diritto d’autore spetta quindi a chi cura l’edizione dell’opera (per esempio, una casa editrice musicale). In mancanza di un editore di quest’opera, il diritto d’autore spetta a chi l’ha pubblicata. È importante che l’edizione o la pubblicazione siano avvenute di comune accordo con l’autore.

Nei casi di edizione e pubblicazione si deve tuttavia tenere presente che né gli editori né coloro che pubblicano l’opera acquisiscono il diritto d’autore originario. Essi possono soltanto «esercitare» il diritto d’autore. Tale considerazione acquisisce importanza soltanto quando l’opera viene utilizzata abusivamente da terzi. In tal caso, gli editori o coloro che hanno pubblicato l’opera possono opporsi.

Per riprendere l’esempio delle composizioni musicali: la casa editrice può opporsi se terzi utilizzano abusivamente gli spartiti musicali contro le disposizioni della LDA (per esempio, senza il consenso della casa editrice che li divulga); la casa editrice, tuttavia, non può trasferire a terzi i diritti relativi alle composizioni.

FAQ

3.3-1 Gli autori sono tenuti a rendersi riconoscibili su una loro opera?

No, possono decidere se indicare il proprio nome o rimanere anonimi; possono anche utilizzare un nome fittizio o uno pseudonimo.

3.3-2 Un archivio consegna a una casa editrice, per la relativa pubblicazione, un volume illustrato sui festival di strada, il cui autore è sconosciuto e non accertabile. La casa editrice può sostenere di esserne l’autore?

No, anche se la casa editrice ha curato l'edizione e la pubblicazione dell'opera, la regola della presunzione ex art. 8 cpv. 2 LDA vale soltanto quando l’editore o chi ha pubblicato l’opera conosceva l’autore ma questo intendeva rimanere anonimo.

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