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  1. Italian
  2. Copyright
  3. 4. QUALI... diritti sull’opera sono protetti?
  4. 4.2 Diritto patrimoniale – utilizzazioni dell’opera
  5. 4.2.2 Diritto di distribuzione
  • Introduzione
  • 1. DOVE... viene utilizzata l'opera e quale diritto nazionale si applica?
  • 2. COSA... è un'opera protetta?
  • 3. CHI... detiene i diritti d’autore su un’opera?
  • 4. QUALI... diritti sull’opera sono protetti?
    • 4.1 Il diritto morale e la sua non trasferibilità
    • 4.2 Diritto patrimoniale – utilizzazioni dell’opera
      • 4.2.1 Diritto di riproduzione
      • 4.2.2 Diritto di distribuzione
      • 4.2.3 Diritto di far vedere o udire oppure mettere a disposizione l’opera
      • 4.2.4 Diritto di diffusione, diritto di ritrasmissione e diritto alla rappresentazione pubblica
  • 5. COME... possono utilizzare un'opera le altre persone?
  • 5b. COME... possono utilizzare un'opera le altre persone? - Licenze contrattuali
  • 6. E... responsabilità e sanzioni?
  • 7. Diritto d’autore e social media

4.2.2 Diritto di distribuzione

Index Buono A Sapersi FAQ

L’autrice e l’autore hanno il diritto di offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione esemplari dell’opera (art. 10 cpv. 2 lett. b LDA).

In linea di principio, gli autori hanno il diritto di stabilire se, quando e come rendere le loro opere accessibili al pubblico (diritto alla prima pubblicazione). A tale proposito, il diritto di distribuzione stabilisce il modo in cui un autore possa rendere la sua opera accessibile al pubblico. Egli la può offrire, commercializzare, vendere, prestare, affittare o anche regalare. Ogni forma ed entità della diffusione (per esempio, numero, tiratura, periodo temporale e luogo) rientra nel diritto di distribuzione. È di secondaria importanza se l’oggetto della distribuzione è un originale o un elemento riprodotto (cfr. Hilty, Urheberrecht, 2011, 135 seg.).

Principio dell’esaurimento dei diritti

In connessione con il diritto di distribuzione andrebbe preso in considerazione anche il principio dell’esaurimento dei diritti. Tale principio è disciplinato dall’art. 12 cpv. 1 LDA e prevede che un’opera possa essere nuovamente alienata o altrimenti messa in circolazione se gli autori hanno alienato il loro esemplare dell’opera per la prima volta o danno il loro consenso a una prima alienazione.

Se un autore trasferisce quindi la sua proprietà su un’opera a una terza persona (per esempio, tramite vendita, permuta o donazione) oppure se acconsente a un simile trasferimento, egli ha «alienato per la prima volta» la sua opera. In tal caso, la terza persona può, senza l’ulteriore consenso dell’autore, alienarla nuovamente (venderla, donarla, permutarla) o metterla in circolazione in altri modi, per esempio, affittandola o prestandola. Il principio dell’esaurimento dei diritti limita dunque il diritto di distribuzione degli autori, poiché con l’alienazione del loro esemplare dell’opera essi perdono anche il diritto di distribuzione. Tuttavia non perdono nessun altro diritto: tutti gli altri diritti di sfruttamento ex art. 10 cpv. 2 LDA, come pure i diritti morali, permangono agli autori.

Per esempio, le opere dell’archivio di un artista che questi ha donato a una biblioteca possono essere concesse in prestito dalla biblioteca senza il consenso dell’artista; tuttavia la biblioteca non può riprodurre le opere (diritto di sfruttamento ex art. 10 cpv. 2 lett. a LDA). Se un’opera di questo archivio non è stata nemmeno pubblicata per la prima volta dall’autore, la biblioteca non può neppure effettuare la prima pubblicazione (diritto morale ex art. 9 cpv. 2 LDA).

Per la perdita del diritto di distribuzione in linea di principio gli autori non vengono risarciti. Ciononostante sussiste per gli autori la possibilità, alle condizioni poste dall’art. 13 LDA, di usufruire di una partecipazione finanziaria (per maggiori dettagli si consulti il paragrafo «Buono a sapersi: Esemplari di opere letterarie e artistiche»).

Non sono interessati dal principio dell’esaurimento dei diritti i casi in cui gli autori cedono a una terza persona soltanto l’utilizzazione dell’opera, in particolare tramite affitto o prestito. Se una terza persona è tenuta a restituire l’opera all’autore, il principio dell’esaurimento dei diritti non si applica e l’autore continua a detenere il diritto di distribuzione esclusivo.

Buono A Sapersi

Affitto (locazione) e prestito (comodato)

Sia nel caso dell’affitto (stipulazione di un contratto di locazione, art. 253 CO) che in quello del prestito (stipulazione di un contratto di comodato, art. 305 CO), a una terza persona viene concessa in uso una cosa con obbligo di restituzione. La differenza sostanziale risiede nel fatto che la locazione prevede il pagamento di un corrispettivo per la cosa, mentre il comodato è a titolo gratuito.

Esemplari di opere letterarie e artistiche

Nel caso dell’affitto (dunque della concessione in uso a titolo oneroso) di esemplari di opere letterarie e artistiche deve essere osservata, per quanto riguarda il principio dell’esaurimento dei diritti, la regolamentazione ex art. 13 LDA. Ai sensi del principio dell’esaurimento dei diritti, la persona che riceve dall’autore la proprietà dell’opera può anche affittarla a titolo oneroso. Ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LDA, questa persona deve all’autore o all’autrice un compenso se l’opera affittata è un «esemplare di un’opera letteraria e artistica».

Sono considerate opere letterarie e artistiche soltanto le opere fisiche, dunque quelle che, se affittate, possono essere effettivamente consegnate a terzi (per esempio, libri, CD ecc.) e per le quali sussiste un obbligo di restituzione. Non rientra in questa categoria la messa a disposizione di opere online.

Inoltre, il locatore deve affittare l’opera a titolo oneroso; un comodato non rientra in questa casistica perché l’oggetto è ceduto a titolo gratuito. Il motivo risiede nel fatto che bisogna far partecipare gli autori ai proventi dell’affitto, anche se hanno ceduto la loro proprietà sull’opera. Tuttavia, gli autori non possono esigere il compenso direttamente, in quanto può essere riscosso soltanto da una società di gestione autorizzata.

Questa disciplina è di particolare rilevanza per le biblioteche: di fatto, le biblioteche prestano libri (dunque «esemplari di opere letterarie e artistiche») a titolo gratuito. Tuttavia, la maggior parte delle biblioteche riscuote una quota di iscrizione o associativa. Si tratta allora di una «messa a disposizione a titolo oneroso»? In altre parole, le biblioteche rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 13 cpv. 1 LDA? Una definizione più precisa è data dalla Tariffa Comune (TC) 6a, «Locazione di esemplari di opere in biblioteche». Le quote associative annue, le tasse d’iscrizione uniche o le tasse d’amministrazione non sono considerate compensi (cfr. punto 1.4 TC 6a). Se, dunque, le biblioteche riscuotono una remunerazione sotto forma di quote associative annue (come avviene generalmente), allora non sono tenute a versare il compenso di cui all’art. 13 cpv. 1 LDA.

FAQ

4.2.2-1 L’art. 10 cpv. 2 lett. b LDA riguarda soltanto la messa in circolazione di originali?

No, la messa in circolazione di esemplari dell’opera si riferisce sia agli originali sia agli esemplari di riproduzioni (copie; cfr. Hilty, Urheberrecht, 2011, 135).

4.2.2-2 Il principio dell’esaurimento dei diritti ex art. 12 cpv. 1 LDA trova applicazione quando ad essere venduta è una copia di un’opera prodotta illecitamente («prodotto di pirateria»)?

No, perché un’opera può essere venduta liberamente o utilizzata in altri modi soltanto se l’autore stesso l’ha alienata o ha dato a un terzo il consenso all’alienazione dell’opera. Non è questo il caso descritto (cfr. Barrelet/Egloff, Urheberrecht, 3a ed., 2008, art. 12 n. marg. 9).

4.2.2-3 Una foto che l’autrice regala a una terza persona con la nota «da non utilizzare ulteriormente» può essere rivenduta dalla terza persona?

In linea di massima, una tale nota su un esemplare dell’opera è irrilevante a causa del principio dell’esaurimento dei diritti e delle eccezioni al diritto d’autore. Altra cosa è se la foto non era ancora stata pubblicata per la prima volta dall’autrice e questa la regala con l’esplicita richiesta di non distribuirla ulteriormente. Soltanto all’autore, infatti, spetta il diritto alla prima pubblicazione (art. 9 cpv. 2 LDA); si tratta di un diritto morale non interessato dal principio dell’esaurimento dei diritti (cfr. Barrelet/Egloff, Urheberrecht, 3a ed., 2008, art. 12 n. marg. 9a e 10).

4.2.2-4 Può un’acquirente legittima di una foto in bianco e nero trasformarla in una foto a colori rifacendosi al principio dell’esaurimento dei diritti?

No, l’acquirente è sì diventata proprietaria della foto, ma la trasformazione della stessa è una modifica ai sensi dell’art. 11 cpv. 2 LDA. Il diritto alla modifica spetta all’autore; rientra infatti nei suoi diritti morali e questi non rientrano nel principio dell’esaurimento dei diritti.

4.2.2-5 Il principio dell’esaurimento dei diritti vale anche se l’autore ha alienato il suo esemplare dell’opera per la prima volta all’estero?

Sì, subentra il cosiddetto esaurimento internazionale. Secondo il diritto d’autore svizzero, l’acquirente legittimo può ri-alienare liberamente l’esemplare dell’opera o divulgarlo in qualsivoglia maniera (per maggiori dettagli cfr. DTF 124 III 321 segg.).

4.2.2-6 Quando si parla di affitto e quando di prestito di un libro?

In entrambi i casi, un libro viene ceduto per un determinato periodo di tempo a qualcuno che deve restituirlo entro una data scadenza. Se il libro viene affittato, la persona deve pagare un compenso per la concessione in uso. Se, invece, il libro viene prestato, non deve pagare niente.

4.2.2-7 Per quali contesti del diritto d’autore è rilevante la differenziazione tra affitto e prestito?

Riguardo all’obbligo di pagamento nel caso di affitto di esemplari di opere letterarie e artistiche, art. 13 cpv. 1 LDA.

4.2.2-8 La regolamentazione ex art. 13 cpv. 1 LDA (locazione di esemplari di opere letterarie e artistiche) vale anche per la messa a disposizione di dati in Internet?

No, perché non si tratta di oggetti fisici. Soltanto gli oggetti fisici «possono essere messi a disposizione a titolo oneroso» ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LDA.

4.2.2-9 Esistono eccezioni al diritto di affitto ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LDA, quindi affitti senza obbligo di compenso all’autore o alle società di gestione?

Sì, le eccezioni sono disciplinate nell’art. 13 cpv. 2 LDA, che prevede che non sia dovuto alcun compenso per:

  • le opere architettoniche;
  • gli esemplari delle opere d’arte;
  • quando un locatore e un utente hanno stipulato un contratto per l’utilizzo dei diritti d’autore (per esempio, distributore e cinema riguardo ai diritti di presentazione di un film) e devono necessariamente affittare il relativo supporto (nell’esempio di cui sopra, la pellicola del film; esempio ispirato a Müller/Oertli-Pfortmüller, URG, 2a ed., 2012 Art. 13 n. marg. 6).

4.2.2-10 A chi deve essere pagato il compenso previsto dall’art. 13 cpv. 1 LDA?

Alle società di gestione (art. 13 cpv. 3 LDA). Soltanto le società di gestione (non gli autori) sono autorizzate a far valere il diritto al compenso.

4.2.2-11 Le biblioteche devono pagare un compenso ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LDA? In caso affermativo, a chi?

Le biblioteche sono tenute a versare il compenso di cui all’art. 13 cpv. 1 LDA se concedono il prestito a titolo oneroso. Il significato preciso di «titolo oneroso» o «remunerazione» viene definito ai punti 1.3 e 1.4 della Tariffa Comune 6a, Locazione di esemplari di opere in biblioteche, stipulata tra la società di gestione ProLitteris e le biblioteche. Se le biblioteche riscuotono una remunerazione per i prestiti, devono versare a ProLitteris il compenso di cui all’art. 13 cpv. 1 LDA. Il compenso (o «indennità») per i libri ammonta al 9% delle somme pagate dagli utenti (cfr. punto 4.1 lett. c TC 6a).

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