Cos’è il compenso per supporti vergini e chi è tenuto a pagarlo?
Il compenso per supporti vergini è un compenso relativo alla copia, per scopi privati, di opere protette su supporti audio, audiovisivi o di altro tipo, analogici o digitali, atti alla registrazione/archiviazione e successiva riproduzione di brani musicali, film e video, immagini e altri tipi di dati. Rientrano nella definizione di supporti vergini, oltre alle tradizionali musicassette (cassette a nastro) e videocassette, anche i CD e DVD nonché i supporti di memoria digitali contenuti nei dispositivi di registrazione audiovideo, nei telefoni cellulari o nei tablet. Chi produce o importa in Svizzera tali supporti è tenuto, a norma dell’art. 20 cpv. 3 LDA, a versare un compenso all'autore o all'autrice; tale compenso può essere riscosso esclusivamente dalle società di gestione. I compensi vengono definiti per categoria di supporto vergine o supporto di memoria all'interno delle tariffe comuni (cfr. a tale riguardo le tariffe comuni da 4 e 4i di SUISSIMAGE). In generale, i produttori di questo tipo di supporti fanno comunque ricadere il compenso sulle spalle di chi li acquista. Si tratta pertanto di una forma indiretta di riscossione di un compenso per l’uso privato in senso stretto.
Ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 lett. a LDA, l’utilizzatore ha il permesso di copiare integralmente un’opera se lo fa per uso privato (uso privato in senso stretto). Questa disposizione restrittiva trova comunque applicazione soltanto se la copia viene realizzata con la propria fotocopiatrice. Se utilizza la fotocopiatrice di una terza parte, come la biblioteca o la copisteria (art. 19 cpv. 2 LDA), l’utilizzazione dell’opera non rientra più nella categoria di uso privato in senso stretto. È vero che l’utilizzatore può usare la fotocopiatrice di un terzo per l’esercizio del suo uso privato in senso stretto ma viene meno il privilegio della «riproduzione completa». Ciò significa che l’utilizzatore può effettuare soltanto una copia non completa (art. 19 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 19 cpv. 3 lett. a LDA). La situazione è diversa soltanto nei casi di opere esaurite che possono invece essere riprodotte integralmente (art. 19 cpv. 3 lett. a LDA).
Copie illegali, download, pirateria e uso privato
Le opere protette dal diritto d’autore possono essere riprodotte esclusivamente nel rispetto di determinati requisiti, in presenza del consenso dell’autore o del titolare dei diritti o perché ciò sia ammesso dalla Legge (disposizioni restrittive). Nella realtà dei fatti, tuttavia, si verifica frequentemente – senza consenso o con disprezzo della Legge – che brani musicali, film, giochi ecc. vengano copiati illegalmente e messi in circolazione su Internet; tali pratiche sono, per principio, illegali e comportano conseguenze legali. In Svizzera vi è però un’eccezione nel caso dell’uso privato in senso stretto: il download per scopi di uso privato è ammesso anche se l’opera viene offerta illegalmente (è il caso della copia di un CD che è, esso stesso, una copia illegale, oppure del download di un film caricato illegalmente su una piattaforma di sharing o simili). La riproduzione e il download per uso privato in senso stretto sono ammessi anche quando l’utilizzatore è a conoscenza che la copia proviene da una fonte illegale (in questo senso la disciplina differisce, ad esempio, da quella tedesca, cfr. § 53 cpv. 1 UrhG). Tuttavia, anche in questo caso, come nelle altre forme di uso privato, vanno tenute presenti due considerazioni importanti: 1. L’opera che si intende copiare deve essere stata pubblicata (la copia di opere non pubblicate è sempre illegale). 2. Non è ammesso l’upload dell’opera. Questa seconda considerazione acquisisce rilevanza in particolare per il download di opere protette per mezzo di software peer-to-peer poiché, solitamente, questi programmi sono configurati in modo da effettuare anche un upload durante l’esecuzione del download.