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  1. Italian
  2. Copyright
  3. 5. COME... possono utilizzare un'opera le altre persone?
  4. 5.2 Utilizzazione dell’opera per uso privato
  5. 5.2.2 Utilizzazione dell’opera per uso privato a fini didattici
  • Introduzione
  • 1. DOVE... viene utilizzata l'opera e quale diritto nazionale si applica?
  • 2. COSA... è un'opera protetta?
  • 3. CHI... detiene i diritti d’autore su un’opera?
  • 4. QUALI... diritti sull’opera sono protetti?
  • 5. COME... possono utilizzare un'opera le altre persone?
    • 5.1 Come viene compensata dalla Legge l’ingerenza nel diritto d’esclusiva dell’autore?
    • 5.2 Utilizzazione dell’opera per uso privato
      • 5.2.1 Utilizzazione dell’opera per uso privato in senso stretto
      • 5.2.2 Utilizzazione dell’opera per uso privato a fini didattici
      • 5.2.3 Uso privato aziendale
      • 5.2.4 Allestimento di riproduzioni da parte di un terzo
      • 5.2.5 Eccezioni alle eccezioni rispetto alle disposizioni restrittive del diritto d’autore
    • 5.3 Esemplari d’archivio e copie di sicurezza
    • 5.4 Riproduzione temporanea di un’opera
    • 5.5 Restrizione per la ricerca scientifica
    • 5.6 Diritto di citazione
    • 5.7 Utilizzazione di opere orfane
    • 5.8 Utilizzazione da parte di disabili
    • 5.9 Opere ubicate su suolo accessibile al pubblico
    • 5.10 Le società di gestione
    • 5.11 Servizi d'attualità
  • 5b. COME... possono utilizzare un'opera le altre persone? - Licenze contrattuali
  • 6. E... responsabilità e sanzioni?
  • 7. Diritto d’autore e social media

5.2.2 Utilizzazione dell’opera per uso privato a fini didattici

Index Tenere Presente Buono A Sapersi FAQ

In un contesto didattico, gode del privilegio previsto dalla disposizione restrittiva dell’uso privato a fini didattici qualsiasi utilizzazione dell’opera da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici (art. 19 cpv. 1 lett. b LDA). Tuttavia, l’utilizzazione deve prevedere il pagamento del compenso secondo la tariffa comune (TC 7; art. 19 cpv. 1 lett. b in combinato disposto con l’art. 20 cpv. 2 LDA).

Chi usufruisce dell’uso privato a fini didattici?

La Legge parla di «un docente e i suoi allievi a fini didattici» (art. 19 cpv. 1 cpv. b LDA). Tuttavia, tanto la cerchia di persone del «docente e i suoi allievi» quanto la destinazione dell’utilizzazione per «fini didattici» sono da intendersi in un’accezione molto ampia che va oltre l’immediato significato delle parole. Rientrano quindi in questa categoria:

  • Alunni, studenti universitari, insegnanti, docenti ecc. di tutti i livelli scolastici di istituti d’insegnamento pubblici e privati, comprese le relative biblioteche.
  • Rappresenta una lezione (dotata quindi di un fine didattico) qualsiasi incontro che si tenga in un contesto formativo (corsi di formazione, perfezionamento o aggiornamento), una classica lezione in aula, le forme di insegnamento con più classi, le lezioni basate su progetti, le lezioni universitarie, i seminari, lo svolgimento dei compiti per casa, le lezioni a distanza (anche online), l’utilizzo di una piattaforma online interna dell’istituto di formazione, la riproduzione di un film o video in un’aula scolastica (purché non per scopi di puro intrattenimento) ecc.

Cosa è permesso?

L’uso privato a fini didattici consente qualsiasi utilizzazione di opere pubblicate come libri, immagini, film e video, brani musicali, trasmissioni radiotelevisive:

  • Presentazione, adattamento, copia su carta, archiviazione elettronica, scansione, messa a disposizione su una rete interna (piattaforma online interna), rappresentazione, salvataggio su reti interne, CD, DVD ecc.

L’estensione della riproduzione nei casi di uso privato a fini didattici varia comunque a seconda del tipo di opera. In generale si applicano le limitazioni previste dalla Legge per l’uso privato (art. 19 cpv. 3 LDA). Ciononostante, in alcuni casi la tariffa comune TC 7 prevede la possibilità di procedere con utilizzazioni più ampie. In dettaglio, nell'uso privato a fini didattici la riproduzione dei tipi di opere elencati è ammessa secondo le modalità seguenti:

  • Libri e altre opere testuali: solo estratti (art. 19 cpv. 1 lett. b in combinato disposto con l’art. 19 cpv. 3 lett. a LDA)
  • Articoli di giornali e riviste, pubblicazioni: copie complete (DTF 140 III 616)
  • Quadri, fotografie, opere grafiche, schizzi e altre opere delle arti figurative: copie complete (TC 7 punto 7.3.)
  • Spartiti musicali: soltanto copie incomplete (TC 7)
  • Trasmissioni radiotelevisive registrate, archiviate, rese accessibili e consultabili (tramite download) gratuitamente su una piattaforma protetta da password: trasmissioni complete (tariffa comune 7 punto 7.4.)
  • Brani musicali da CD o film da DVD: copie incomplete (estratti; tariffa comune 7)

Tenere Presente

L’utilizzazione per uso privato a fini didattici è una licenza legale

Pertanto l’utilizzatore non ha bisogno di ottenere il consenso prima di utilizzare l’opera. Tuttavia, l’utilizzazione deve prevedere il pagamento del compenso secondo la TC 7 (art. 19 cpv. 1 lett. b in combinato disposto con l’art. 20 cpv. 2 LDA). Il pagamento del compenso avviene in maniera forfettaria per il tramite della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione oppure dei Cantoni o istituti di formazione.

Buono A Sapersi

La tariffa comune TC 7 definisce i dettagli dell’utilizzazione a fini didattici

L’espressione contenuta nell’art. 19 cpv. 1 lett. b LDA «utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi» non contribuisce a chiarire chi di preciso possa usufruire dei privilegi della disposizione restrittiva dell’uso privato a fini didattici. Nella cerchia di persone rientrano effettivamente non soltanto i docenti e gli allievi della classe. Secondo la tariffa comune 7, rientrano nell'utilizzazione a fini didattici anche tutti gli alunni, gli studenti universitari, gli insegnanti, i docenti, gli incaricati di corsi – di tutti i livelli scolastici di istituti d’insegnamento pubblici e privati – come pure il personale di scuole e istituzioni formative, gli assistenti, i collaboratori scientifici e non, comprese le biblioteche che fanno parte degli istituti di formazione.

In un’ottica moderna, inoltre, non si può tralasciare che oggigiorno i «fini didattici» vengono assolti anche al di fuori delle aule. Va quindi intesa ogni forma di incontro tra un docente e i suoi allievi che avvenga nel quadro del piano didattico, senza escludere nemmeno lo svolgimento dei compiti per casa, lezioni online, seminari ecc.

L’utilizzo comprende qualsiasi utilizzazione di opere come libri, immagini, film e video, brani musicali e trasmissioni radiotelevisive. Le forme di utilizzo ammesse comprendono, ad esempio, le attività di presentazione, registrazione, adattamento, copia su carta, archiviazione elettronica, scansione, messa a disposizione su una rete interna (piattaforma online interna), rappresentazione, salvataggio su reti interne, CD, DVD ecc. L’estensione della riproduzione varia comunque a seconda del tipo di opera.

FAQ

5.2.2-1 Per potersi appellare all’uso privato a fini didattici è necessario che vi sia un «contesto didattico o un utilizzo didattico». Quando si verificano queste condizioni?

La Legge parla di «docente e i suoi allievi a fini didattici», ossia quando un insegnante desidera utilizzare un’opera per la sua lezione. Il concetto di «fini didattici» non si limita comunque alla classica lezione scolastica in un’aula o di fronte a un gruppo di classi, in quanto comprende anche qualsiasi incontro che si tenga in un contesto formativo, con particolare riferimento a forme di insegnamento con più classi, lezioni basate su progetti, lezioni universitarie e seminari. Non si escludono nemmeno lo svolgimento dei compiti per casa, le lezioni a distanza (anche online) e l’utilizzo di una piattaforma online dell’istituto di formazione.

Il «contesto didattico o l’utilizzazione didattica» si verifica tuttavia soltanto quando, per questo tipo di incontri, qualcuno utilizza un’opera per rendere possibile l’ottenimento dello scopo formativo o didattico. Non è nemmeno necessario che questo «qualcuno» sia un insegnante. Secondo la tariffa comune TC 7, rientrano nell’utilizzazione a fini didattici anche gli alunni, gli studenti universitari, gli insegnanti, i docenti, gli incaricati di corsi – di tutti i livelli scolastici di istituti d’insegnamento pubblici e privati – come pure il personale di scuole e istituzioni formative, gli assistenti, i collaboratori scientifici e non, comprese le biblioteche che fanno parte degli istituti di formazione.

5.2.2-2 La presentazione di un film in un’aula scolastica in orario serale per scopi di semplice intrattenimento degli alunni rientra nella definizione di «utilizzazione per fini didattici»?

No, non vengono assolti scopi didattici.

5.2.2-3 Quando dei dottorandi partecipano a una conferenza si può parlare di «contesto didattico»?

No. È vero che i dottorandi possono rientrare nella cerchia di persone di un «contesto didattico» ma, in questo caso, manca la relazione con un incontro formativo o didattico per i cui scopi sia richiesta l’utilizzazione di un’opera.

5.2.2-4 Una biblioteca scolastica può registrare film dalla televisione e metterli a disposizione dei suoi utenti per l’utilizzazione?

Secondo quanto previsto dalla tariffa comune 7 punto 7.4., nell’ambito dell’uso privato a fini didattici è possibile memorizzare e archiviare su una piattaforma interna alla scuola e protetta da password, e mettere poi a disposizione dei membri dell’istituto di formazione intere trasmissioni radiotelevisive, purché le uniche fonti siano la radio oppure la TV, quindi non CD o DVD disponibili in commercio con le stesse trasmissioni (cfr. anche le «Note esplicative utilizzo di intere trasmissioni radiofoniche o televisive da parte di scuole»).

5.2.2-5 La mediateca di una scuola di musica può realizzare copie complete di CD e DVD, e darle in prestito ai suoi docenti e studenti?

No. Senza il consenso dell’autore o del titolare dei diritti, per un uso privato a fini didattici si possono realizzare soltanto copie incomplete di CD e DVD (art. 19 cpv. 1 lett. b in combinato disposto con l’art. 19 cpv. 3 lett. a LDA). È invece ammesso l’uso di estratti.

La situazione è diversa per l’uso privato in senso stretto, per il quale è ammessa la copia completa di CD e DVD (art. 19 cpv. 1 lett. a in combinato disposto con l’art. 19 cpv. 3 lett. a LDA).

⇒ Nota bene: Per scopi di salvaguardia e conservazione delle loro collezioni, le biblioteche e altri istituti accessibili al pubblico possono realizzare copie (anche complete) delle opere, sempre che, con tali copie, non perseguano alcuno scopo economico (art. 24 cpv. 1bis LDA).

5.2.2-6 Una biblioteca comunale può registrare film dalla televisione e metterli a disposizione dei suoi utenti per il prestito?

No, perché questa situazione non rientra né nell'uso privato in senso stretto né in quello a fini didattici né in quello aziendale (art. 19 cpv. 1 lett. a, b e c LDA).

5.2.2-7 Un professore può mettere a disposizione dei suoi studenti, sul suo sito Internet, una raccolta di articoli, e-book ecc. (una sorta di dispensa digitale)?

Sì. Purché, in caso di utilizzazione di opere altrui, egli protegga (tramite password) l’accesso alla dispensa digitale, riservi la possibilità di consultazione esclusivamente ai suoi studenti e tenga presente, a seconda del tipo di opera, l’estensione delle copie delle opere. Può mettere le sue opere liberamente a disposizione, qualora non abbia ceduto i relativi diritti.

5.2.2-8 Il docente può incaricare la biblioteca universitaria di realizzare copie di un libro di testo per la sua lezione?

Sì. Se lui stesso rientra nel contesto dell’uso privato a fini didattici (art. 19 cpv. 1 lett. b LDA) può rivolgersi a un terzo, una biblioteca, che realizza le copie per lui (art. 19 cpv. 1 lett. b in combinato disposto con l’art. 19 cpv. 2 LDA). In questo caso, però, la biblioteca può copiare soltanto estratti del libro di testo.

5.2.2-9 Per l’uso privato a fini didattici è ammessa la riproduzione di filmati e video durante una festa di alunni?

No, la situazione non rientra nei casi dell’uso privato a fini didattici ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 lett. b LDA. Quindi, i filmati e i video registrati possono essere utilizzati esclusivamente per le lezioni (cfr. a tale riguardo la tariffa comune 7).

5.2.2-10 Un archivio può raccogliere articoli di giornale su determinati temi e metterli a disposizione degli utenti (in formato analogico e digitale)? E quando questa utilizzazione rientra nelle tariffa comune 7?

Sì. Un archivio può raccogliere articoli di giornale se può essere fatto rientrare nell'uso privato a fini didattici o nell'uso privato aziendale.

L’archivio può fare riferimento all'uso privato a fini didattici (art. 19 cpv. 1 lett. a LDA) o alla TC 7 se fa parte di un istituto di formazione. In questo caso può mettere la raccolta di articoli di giornale a disposizione dei membri del relativo istituto di formazione in formato sia analogico che digitale. IMPORTANTE: La pubblicazione online della raccolta deve tuttavia avvenire su una piattaforma protetta da password; non è consentito mettere le opere liberamente a disposizione in Internet.

Per scopi di documentazione e informazione interna, l’archivio può fare riferimento all'uso privato aziendale (art. 19 cpv. 1 lett. c LDA). Anche in questo caso, l’archivio può mettere a disposizione la raccolta in formato sia analogico che digitale, ma solo internamente per il suo personale.

In entrambi i casi riferiti all'uso privato è ammessa la riproduzione di articoli di giornale completi purché i singoli articoli siano stati pubblicati all'interno di riviste e non si possano acquistare solo singolarmente online. In questo secondo caso, il singolo articolo vale come «unità di vendita» – e, ai sensi dell’art. 19 cpv. 3 lett. a LDA, è possibile realizzarne soltanto riproduzioni incomplete.

5.2.2-11 Una docente può utilizzare, per la sua lezione, alcune parti della tesi non ancora pubblicata di un suo collaboratore scientifico?

No, a meno che non abbia ottenuto il consenso del collaboratore per questa forma di utilizzazione. Se così non fosse, per l’uso privato si possono utilizzare esclusivamente opere pubblicate (art. 19 cpv. 1 frase 1 LDA).

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