5.2.5 Eccezioni alle eccezioni rispetto alle disposizioni restrittive del diritto d’autore
La Legge sul diritto d’autore persegue lo scopo di garantire un equilibrio degli interessi tra l’autore o il titolare dei diritti – che auspicano la salvaguardia dei loro diritti esclusivi sulle loro opere – e gli interessi del pubblico, il quale desidera poter utilizzare tali opere il più liberamente possibile. Per questo motivo, la Legge prevede delle disposizioni restrittive che limitano i diritti esclusivi degli autori. Gli autori devono quindi accettare alcune ingerenze nel loro diritto esclusivo ma, allo stesso tempo, le disposizioni restrittive non possono pregiudicare il diritto d’esclusiva degli autori o dei titolari dei diritti in misura tale da ledere il normale sfruttamento della loro opera. In altre parole, per gli autori lo sfruttamento della loro opera non deve diventare inaccettabilmente complicato.
- Come il normale sfruttamento di un’opera può essere pregiudicato? Per esempio, il diritto della casa editrice al normale sfruttamento di un testo scolastico viene pregiudicato se l’insegnante compra un solo esemplare del libro e poi ne realizza delle copie complete per tutti i suoi alunni per evitare loro la necessità di comprarlo.
Per frenare un’utilizzazione illimitata e incondizionata di un’opera da parte dei soggetti beneficiari delle disposizioni restrittive, la Legge prevede diverse limitazioni alle disposizioni restrittive stesse. Si parla in questi casi anche di "eccezioni alle eccezioni". Nel caso dell’eccezione relativa all'uso privato a fini didattici, per fare un esempio, una professoressa è autorizzata a realizzare riproduzioni di libri di testo ma soltanto per estratti (art. 19 cpv. 3 lett. a LDA), ed è tenuta a versare il relativo compenso (art. 20 LDA). Il compenso viene comunque pagato in maniera forfettaria e trasmesso dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione oppure dai Cantoni o istituti di formazione alle società di gestione, secondo le modalità previste dalla tariffa comune 7.
Eccezioni alle eccezioni, il cosiddetto test dei tre livelli
Il diritto internazionale (art. 9 cpv. 2 RBÜ, art. 13 TRIPS, art. 10 WCT, art. 16 cpv. 2 WPPT) sancisce, a tutela di autori e titolari dei diritti, quando e in che misura è ammessa la limitazione dei loro diritti esclusivi. Il cosiddetto test dei tre livelli si rivolge al legislatore e afferma che:
- le disposizioni restrittive del diritto d’autore possono riferirsi esclusivamente a determinati casi particolari (primo livello);
- il normale sfruttamento dell’opera da parte degli autori o dei titolari dei diritti non deve risultarne pregiudicato (secondo livello);
- gli interessi legittimi degli autori e dei titolari dei diritti non devono essere lesi in modo inaccettabile (terzo livello).
La limitazione a determinati casi particolari (primo livello) previene che ci siano restrizioni generali o molto ampie, come la riproduzione per qualsiasi scopo. È ammessa invece la limitazione a determinati casi di uso privato, come si legge nell'art. 19 cpv. 1 LDA, o la riproduzione di un’opera per l’uso da parte di persone disabili (art. 24c LDA).
Il secondo livello mira ad assicurare la congruità della limitazione del diritto esclusivo di autori e titolari dei diritti e della loro possibilità di sfruttare le loro opere. Agli autori e ai titolari dei diritti deve restare riservata una modalità di commercializzazione normale (consueta in commercio). Vanno quindi salvaguardati i loro interessi economici. A titolo esemplificativo va riservato alla casa editrice il diritto di vendere delle riviste sul mercato come opera complessiva (art. 19 cpv. 3 lett. a LDA). All'utilizzatore avente diritto all'uso privato è comunque permesso copiare per intero singoli articoli tratti da una rivista poiché, in questo modo, non si pregiudica la vendita delle riviste stesse (cfr. a tale riguardo anche DTF 140 III 633, con ulteriori annotazioni).
Con il terzo livello, infine, si mettono su due piatti della stessa bilancia gli interessi di autori e titolari dei diritti e gli interessi dei terzi. In quest’ottica, la Legge prevede all'occorrenza l’obbligo di versare un compenso all'autore o al titolare dei diritti, per evitare che l’ingerenza nei loro diritti esclusivi risulti inaccettabile (DTF 133 III 486).