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  1. Italian
  2. Copyright
  3. 5. COME... possono utilizzare un'opera le altre persone?
  4. 5.8 Utilizzazione da parte di disabili
  • Introduzione
  • 1. DOVE... viene utilizzata l'opera e quale diritto nazionale si applica?
  • 2. COSA... è un'opera protetta?
  • 3. CHI... detiene i diritti d’autore su un’opera?
  • 4. QUALI... diritti sull’opera sono protetti?
  • 5. COME... possono utilizzare un'opera le altre persone?
    • 5.1 Come viene compensata dalla Legge l’ingerenza nel diritto d’esclusiva dell’autore?
    • 5.2 Utilizzazione dell’opera per uso privato
    • 5.3 Esemplari d’archivio e copie di sicurezza
    • 5.4 Riproduzione temporanea di un’opera
    • 5.5 Restrizione per la ricerca scientifica
    • 5.6 Diritto di citazione
    • 5.7 Utilizzazione di opere orfane
    • 5.8 Utilizzazione da parte di disabili
    • 5.9 Opere ubicate su suolo accessibile al pubblico
    • 5.10 Le società di gestione
    • 5.11 Servizi d'attualità
  • 5b. COME... possono utilizzare un'opera le altre persone? - Licenze contrattuali
  • 6. E... responsabilità e sanzioni?
  • 7. Diritto d’autore e social media

5.8 Utilizzazione da parte di disabili

Index FAQ

Un’opera può essere riprodotta in una forma accessibile ai disabili a condizione che per tali persone la fruizione sensoriale dell’opera nella forma già pubblicata sia impossibile o difficoltosa.

Occorre osservare che solo un’opera già pubblicata per la prima volta (art. 9 cpv. 3 LDA) con il consenso e secondo le modalità auspicate dall’autore rientra nella definizione della disposizione restrittiva descritta all’art. 24c LDA.

Il concetto di persona disabile viene descritto dall’art. 2 cpv. 1 LDis (Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili): «per disabile s’intende una persona affetta da una deficienza fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che le rende difficile o le impedisce di compiere le attività della vita quotidiana, d’intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione o una formazione continua o di esercitare un’attività lucrativa».

L’opera oggetto di questa restrizione del diritto d’autore deve essere percepibile attraverso i sensi umani, ma la fruizione nella forma della pubblicazione originale deve essere impossibile o difficoltosa per i disabili.

In questi casi l’art. 24c LDA consente di modificare la forma dell’opera, riproducendola in una forma accessibile anche ai disabili. Oltre al diritto di riproduzione dell’opera, è consentita anche la messa in circolazione della stessa, purché non a scopo di lucro.

Nel contesto di questa disposizione restrittiva, sono consentiti adattamenti quali l’aggiunta di sottotitoli o di lingue particolari (come l’alfabeto Braille), la stampa di un testo con caratteri ingranditi, la realizzazione di una forma sonora di un copione ecc.  A parte ciò, i diritti morali dell’autore sull’opera devono rimanere illesi. Vi è quindi anche l’obbligo di citare l’opera originale.

Tali esemplari dell’opera possono essere allestiti e messi in circolazione solo a uso dei disabili e senza scopo di lucro.

Alle opere adattate possono accedere esclusivamente i disabili. Pertanto, la messa in circolazione deve essere controllata e la cerchia di persone deve essere limitata per rispondere a questo requisito.

La fornitura di tali opere a un pubblico più vasto non è consentita da questa disposizione restrittiva.

Inoltre, la messa in circolazione di tali opere non deve essere rivolta alla produzione di alcun profitto, ma soltanto alla copertura di eventuali spese. Se l’intenzione è quella di svolgere un’attività commerciale con le opere modificate, occorre ottenere il consenso dell’autore.

L’autore ha diritto a un compenso per la riproduzione e la messa in circolazione della sua opera in una forma accessibile ai disabili sempre che non si tratti solo dell’allestimento di singoli esemplari.

La riproduzione e la messa in circolazione delle opere adattate non sono gratuite: deve infatti essere pagato un compenso al titolare dei diritti d’autore. Nella realtà dei fatti, l’utilizzo di massa delle opere fa sì che un autore non possa chiedere il pagamento di un compenso ogni volta (ad es. a causa delle operazioni di copia, download ecc.); se ne occupano piuttosto le società di gestione, incaricate di seguire la gestione collettiva (art. 24c cpv. 4 LDA). Fanno eccezione i singoli esemplari, per i quali non è necessario pagare nulla (art. 24c cpv. 3 LDA).

 

Il 1 aprile 2020 entrerà in vigore la nuova Legge svizzera sul diritto d’autore (LDA) che apporterà qualche modifica. Ci adopereremo perché l’aggiornamento di questa pagina avvenga al più presto.

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