Su richiesta della parte vincente, il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza a spese della parte avversa. Il giudice fissa modo ed estensione della pubblicazione (art. 66 LDA). Tale diritto può essere concesso sia al richiedente che all'imputato risultato vincente, in tutto o in parte.
È necessario richiedere espressamente questo provvedimento, in quanto il giudice non pronuncia d’ufficio la pubblicazione della sentenza.
Il giudice determina l’estensione della pubblicazione nel rispetto del principio di proporzionalità.
La pubblicazione della sentenza può essere richiesta su tutti i canali o supporti o su quello dell’opera stessa, come informazione allegata.
Solitamente la pubblicazione riguarda soltanto la sentenza, e in particolare il dispositivo.
Considerando l’impatto negativo che la pubblicazione della decisione può avere in termini di immagine, non bisogna eccedere rispetto a quanto prescritto nella sentenza. I costi legati alla pubblicazione non vengono imposti automaticamente alla parte sconfitta, ma possono essere richiesti alla controparte a titolo di risarcimento; devono dunque essere anticipati dalla parte richiedente.