Accordo tra lavoratore e datore di lavoro
Se i lavoratori operano in un settore in cui si realizzano regolarmente opere creative (per esempio, nell’ambito dei media, in ambito giuridico, in ambito artistico), nel contratto di lavoro si possono includere accordi speciali. Tuttavia, non sempre viene stabilito chiaramente, e a volte non viene messo neppure per iscritto, se i diritti d’autore vengono trasferiti e/o in quale misura. I lavoratori possono, per esempio, concedere soltanto licenze o soltanto diritti limitati.
Se nel contratto di lavoro non sono state fissate regole di alcun genere o sono state fissate regole non chiare, bisogna considerare lo scopo del contratto di lavoro: il contratto di lavoro comprende tacitamente il trasferimento dei diritti d’autore al datore di lavoro se stabilisce specificamente come compito dei lavoratori la creazione di una o più opere per il datore di lavoro. Il trasferimento riguarda in tal caso i diritti necessari per adempiere allo scopo del contratto.
Esiste soltanto un ambito nel quale la legge sul diritto d’autore stessa stabilisce espressamente che i diritti relativi a un’opera passano al datore di lavoro: quando nell’esercizio delle loro attività di servizio e nell’adempimento degli obblighi contrattuali i lavoratori sviluppano un programma informatico (
art. 17 LDA).
Diritto d’autore e diritto di impartire istruzioni dei datori di lavoro
Non sempre i lavoratori sono anche autori se creano un’opera su richiesta dei datori di lavoro. Se i datori di lavoro si avvalgono del loro diritto di impartire istruzioni (art. 321d cpv. 1 CO) fornendo ai lavoratori istruzioni chiare per la creazione di un’opera, i lavoratori di regola non diventano autori dell’opera. Si parla di un’opera ai sensi del diritto d’autore soltanto se una persona produce un’opera appositamente in maniera creativa. Quando si ha una pura esecuzione di ordini, questo non è il caso. I lavoratori sono unicamente persone esecutrici (per esempio, un pasticciere fornisce alla sua collaboratrice un modello di torta nuziale che la collaboratrice deve realizzare).
Se, invece, i lavoratori hanno creato un’opera propria, il datore di lavoro non può esigere una modifica dell’opera sulla base del diritto di impartire istruzioni previsto dal contratto di lavoro. Il diritto di decidere se, quando e come un’opera può essere modificata (art. 11 cpv. 1 lett. a LDA) rientra nei diritti morali dell’autore. Se, tuttavia, le modifiche che il datore di lavoro esige (da stabilire caso per caso) sono accettabili e di lieve entità, il lavoratore le deve accettare, a meno che la richiesta di modifica non leda i diritti morali del lavoratore (Barrelet/Egloff, Urheberrecht, 3a edizione, 2008, art. 11 n. marg. 7) con rimando all’obbligo di protezione della personalità dei lavoratori in capo al datore di lavoro, art. 328 CO).