Istantanee e Tribunale federale

BUONO A SAPERSI

Il Tribunale federale è stato chiamato a esprimersi su due casi relativi al diritto d’autore di ritratti fotografici. Un caso riguardava un’istantanea (nel senso comune del termine) di Bob Marley con i dreadlock al vento, scattata da un fotografo svizzero a un concerto all’aperto (DTF 130 III 168). L’altro caso riguardava una fotografia per la stampa raffigurante la guardia giurata Christoph Meili che, in relazione ai cosiddetti averi non rivendicati, su indicazione della fotografa tiene in mano due grossi libri come corpus delicti (DTF 130 III 714). Nel caso di Bob Marley, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che il fotografo non aveva realizzato una semplice istantanea ma aveva sfruttato la sua libertà creativa, scattato la fotografia nell’istante preciso e selezionato un campo di ripresa specifico: per questo motivo, la fotografia presenta un grado di originalità sufficiente.

Riguardo alla fotografia di Christoph Meili, il Tribunale federale si è espresso diversamente. Se è innegabile il fatto che la fotografa non ha scattato un’istantanea ma ha prodotto un’immagine in posa, il Tribunale federale nega la sussistenza della necessaria originalità per questa fotografia e, quindi, la protezione della stessa ai sensi del diritto d’autore. Il Tribunale federale conferma quanto affermato dall’istanza precedente con le seguenti parole: «Il campo e l’angolo di ripresa darebbero vita a un ritratto frontale di dimensioni tali da far sì che il volto di Meili e i due volumi che mostra formino il punto focale, e i titoli dei due volumi siano chiaramente leggibili nello scatto originale. Tali elementi dell’immagine sarebbero scelti da chiunque volesse mostrare che Meili sia stato in possesso dei documenti in questione. Tutti gli altri strumenti fototecnici sarebbero banali e corrisponderebbero alla selezione automatica di una semplice fotocamera. Anche il modo in cui Meili presenterebbe i due volumi, ossia con le copertine rivolte frontalmente alla fotocamera, sarebbe ovvio ed equivarrebbe a ciò che chiunque direbbe di fare. Infine, l’illuminazione sarebbe un’illuminazione a flash, la medesima che offrirebbe una semplice fotocamera con flash incorporato. Lo scatto sarebbe unico soltanto per effetto del suo contenuto. Questo documenterebbe un caso oltremodo inusuale che all’epoca avrebbe suscitato scalpore in tutto il mondo» (DTF 130 III 716).

ATTUALITÀ : In seguito alla recente modifica della Legge sul diritto d’autore, dal 1 aprile 2020 questa fotografia di Meili è invece protetta dal diritto d’autore. Il fotografo non può pretendere dei compensi per l’utilizzo retroattivo, ma bisogna chiedergli l’autorizzazione per qualsiasi nuovo utilizzo della fotografia, su riserva degli usi autorizzati dalla legge. (Messaggio del 22.11.2017 del Consiglio federale concernente la modifica della legge sul diritto d’autore, pag. 532 ss). ).