All’art. 2 cpv. 1 LDA, la Legge sul diritto d’autore cita soltanto le «creazioni dell’ingegno letterarie o artistiche». La limitazione all’ambito letterario e artistico è tuttavia troppo ristretta e non è determinante. A titolo esemplificativo, anche le opere scientifiche e i programmi per computer possono essere opere protette dal diritto d’autore, senza appartenere al ramo letterario o artistico. Lo si evince dal fatto che la Legge stessa, in un passaggio successivo, citi come opere all’art. 2 cpv. 2 lett. a LDA le “opere linguistiche scientifiche”, all’ art. 2 cpv. 2 lett. d LDA le “opere di contenuto scientifico o tecnico”, e all’ art. 2 cpv. 3 LDA . i programmi per computer. Ciononostante, anche le opere scientifiche e i programmi per computer devono sempre soddisfare le condizioni di cui all’art. 2 cpv. 1 LDA (creazione dell’ingegno dal carattere originale di cui sia data espressione). Soprattutto per le opere scientifiche, ciò non è sempre il caso, qualora si metta nero su bianco soltanto l’«idea scientifica», senza nessun’altra forma di espressione originale.