Una rappresentazione musicale, un concerto o altre esecuzioni di opere musicali già esistenti non costituiscono, in linea di principio, opere protette ai sensi dell’ art. 2 cpv. 2 lett. b LDA , in quanto manca il necessario carattere dell’originalità. Per semplificare: chi canta una canzone seguendo le note lo fa, in genere, come farebbe anche chiunque altro. Nel singolo caso può, tuttavia, succedere che l’interpretazione di un’opera musicale sia così unica e caratteristica dell’interprete da presentare un grado sufficiente di originalità. Si tratta, in questi casi, di un’elaborazione di un’opera originale (opera di seconda mano, art. 3 LDA).
Detto questo, anche se le prestazioni di cantanti, orchestre, musicisti, direttori, fonici ecc. che rappresentano o interpretano un’opera non rientrano nell’ambito dell’ art. 2 cpv. 2 lett. b LDA per mancanza di originalità, non sono prive di qualsiasi forma di protezione giuridica. Ai sensi dell’ art. 33 segg. LDA , gli artisti interpreti godono della protezione dei diritti affini. Da un lato, questa protezione dà loro il diritto di decidere chi possa registrare la loro prestazione, farla vedere o udire altrove, ritrasmetterla o riprodurla (art. 33 cpv. 2 LDA) ). Dall’altro lato, gli artisti interpreti ottengono dai diritti affini il diritto a ricevere un compenso (art. 35 LDA). Inoltre, i diritti affini garantiscono agli artisti interpreti anche un diritto della personalità, ossia il diritto al riconoscimento della loro qualità di interpreti (art. 33a LDA). Come avviene per la protezione ai sensi del diritto d’autore, anche la protezione dei diritti affini è valida soltanto per un determinato periodo di tempo: 50 anni dall’esecuzione della prestazione (art. 39 LDA ). Si tratta di un periodo un po’ più breve rispetto alla durata della protezione ai sensi del diritto d’autore, che è di 70 anni dalla creazione dell’opera (art. 29 segg. LDA ).