5a.3.1 Copia d’archivio

Ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 LDA, per assicurare la conservazione di un’opera è lecito allestirne una copia. Non è necessario il consenso dell’autore, dell’autrice o di altri titolari dei diritti − e non sussiste l’obbligo di versare un compenso. La disposizione restrittiva di cui all’art. 24 cpv. 1 LDA persegue lo scopo di preservare le opere originali, consentendo la realizzazione di copie delle stesse. La disposizione restrittiva si applica esclusivamente alle opere pubblicate alle quali l’utilizzatore dell’opera ha ottenuto legittimamente accesso. Non è pertanto ammessa la copia d’archivio di una copia illegale. La Legge non limita la cerchia di persone. Tuttavia, per determinate cerchie di persone trovano applicazione disposizioni restrittive diverse e più precise. Le copie d’archivio devono essere contrassegnate come tali – e la copia oppure l’esemplare copiato deve essere conservato in un archivio non accessibile al pubblico.

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