5a.4 Riproduzione temporanea di un’opera
Il diritto di riproduzione è, in generale, un diritto esclusivo dell’autore (art. 10 cpv. 2 lett. a LDA). Per «riproduzione» ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 lett. a LDA si intende qualsiasi forma di riproduzione, quindi anche il salvataggio temporaneo, che si verifica necessariamente nella trasmissione di dati in Internet (ad esempio streaming, upload e download a breve termine ecc.) o su altre tipologie di rete. La trasmissione di dati e i salvataggi temporanei che la trasmissione inevitabilmente comporta richiederebbero, quindi, sempre il consenso dei relativi autori. Questo però non è il senso e lo scopo di Internet, e non sarebbe nemmeno attuabile. Per tale ragione, la disposizione restrittiva introdotta dall’art. 24a LDA consente – senza consenso e gratuitamente – la riproduzione puramente temporanea. Si applicano tuttavia determinate condizioni:
- Le riproduzioni devono essere transitorie (effimere) o solo accessorie (ossia una conseguenza non intenzionale di un procedimento tecnico, ad esempio in relazione al browsing o al caching; art. 24a lett. a LDA).
- Le riproduzioni devono essere parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnico, ossia le copie devono esistere per motivi prettamente tecnici (non sono quindi contemplate le riproduzioni dovute ad altri motivi non tecnici; art. 24a lett. b LDA).
- Le riproduzioni devono servire esclusivamente alla trasmissione in rete fra terzi mediante un intermediario (ad esempio il provider, il gestore di una rete Intranet ecc.) o a un’utilizzazione legittima (l’utilizzazione è legittima se è stata autorizzata dagli autori o dai titolari dei diritti, o se è ammessa in virtù di una disposizione restrittiva, come è il caso del download privato legale di brani musicali, nel quale vi è un salvataggio temporaneo dei dati nella RAM – art. 24a lett. c LDA).
La riproduzione deve essere priva di significato economico proprio. Un significato proprio sussisterebbe se le riproduzioni potessero essere utilizzate autonomamente, ad esempio per consentirne ulteriori download e quindi ulteriori utilizzazioni (art. 24a lett. d LDA).