Il diritto d’autore svizzero definisce come «opere protette dal diritto d’autore» le «creazioni dell’ingegno letterarie o artistiche che presentano un carattere originale» (art. 2 cpv. 1 LDA). Il concetto viene delineato con maggiore concretezza nell’art. 2 cpv. 2 LDA che riporta una serie di esempi di forme che possono assumere le opere protette dal diritto d’autore.
Affinché un’opera sia protetta dal diritto d’autore devono sempre risultare adempiute contemporaneamente le seguenti condizioni:
• L’opera deve essere una creazione dell’ingegno.
• L’opera deve presentare un carattere originale.
• L’opera deve essere espressa in qualche modo.
Ai fini della protezione non è in alcun modo rilevante che l’opera sia particolarmente preziosa, costosa, gradevole o sensata. Non rivestono alcun ruolo il valore o lo scopo (art. 2 cpv. 1 LDA): l’unica cosa importante è che siano soddisfatti i requisiti citati.
Il 1 aprile 2020 è entrata in vigore la nuova Legge sul diritto d’autore, la quale estende la nozione di opera alle rappresentazioni fotografiche e alle rappresentazioni di oggetti tridimensionali che non presentano un carattere originale (art. 2 cpv. 3bis LDA).
Aggiornato il 1.4.2020.
TENERE PRESENTE
Come vanno trattate le opere provviste del simbolo di copyright ©, di un contrassegno in filigrana, di un’annotazione come «Tutti i diritti riservati» o simili indicazioni?
Tali contrassegni sulle opere suscitano spesso incertezza, poiché danno l’impressione che l’opera sia protetta dal diritto d’autore per effetto di tali indicazioni. Le cose non stanno così. Il diritto d’autore svizzero (come pure la disciplina omologa in diversi Paesi stranieri) non prevede alcun obbligo di applicare segni distintivi o di registrare le opere. Non esistono né registri né elenchi in cui vadano inseriti le opere o i loro autori (a differenza di altri diritti di protezione commerciale come i brevetti o i marchi). L’unico fattore determinante ai fini della protezione del diritto d’autore consiste nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 2 cpv. 1 LDA (creazione dell’ingegno dal carattere originale di cui sia data espressione). I contrassegni o le annotazioni possono comunque svolgere una sorta di «funzione di avvertimento», in un intento di sensibilizzazione all’eventuale violazione di diritti d’autore nell’utilizzazione dell’opera.
BUONO A SAPERSI
All’art. 2 cpv. 1 LDA, la Legge sul diritto d’autore cita soltanto le «creazioni dell’ingegno letterarie o artistiche». La limitazione all’ambito letterario e artistico è tuttavia troppo ristretta e non è determinante. A titolo esemplificativo, anche le opere scientifiche e i programmi per computer possono essere opere protette dal diritto d’autore, senza appartenere al ramo letterario o artistico. Lo si evince dal fatto che la Legge stessa, in un passaggio successivo, citi come opere all’art. 2 cpv. 2 lett. a LDA le “opere linguistiche scientifiche”, all’ art. 2 cpv. 2 lett. d LDA le “opere di contenuto scientifico o tecnico”, e all’ art. 2 cpv. 3 LDA . i programmi per computer. Ciononostante, anche le opere scientifiche e i programmi per computer devono sempre soddisfare le condizioni di cui all’art. 2 cpv. 1 LDA (creazione dell’ingegno dal carattere originale di cui sia data espressione). Soprattutto per le opere scientifiche, ciò non è sempre il caso, qualora si metta nero su bianco soltanto l’«idea scientifica», senza nessun’altra forma di espressione originale.
FAQ
Le opere che sono state prodotte da una persona («creazione dell’ingegno»), che sono percepibili attraverso i sensi e riflettono una certa misura di originalità e, quindi, si differenziano da quelle già esistenti, sono protette dal diritto d’autore (art. 2 cpv. 1 LDA ).
No. Gli aspetti estetici o morali non devono essere presi in considerazione quando si valuta se un’opera è protetta dal diritto d’autore. Ciò che è determinante è lo scopo per cui è stata creata l’opera. Ciò non toglie che, con l’opera, si possano ledere i diritti di altre persone, in particolare il diritto della personalità – o che l’opera possa rappresentare una fattispecie penale, come un delitto contro l’onore.
No. Il valore dell’opera è irrilevante.
L’opera è protetta dal diritto d’autore dal momento in cui è creata (art. 29 cpv. 1 LDA ). Ai fini della protezione ai sensi del diritto d’autore non è quindi necessario che un’opera venga anche pubblicata.
No, la protezione ai sensi del diritto d’autore non richiede né registrazione né apposizione del simbolo del copyright. Non è nemmeno necessario riportare un’indicazione di avvertimento come, ad esempio, «Tutti i diritti riservati».
Secondo il diritto d’autore svizzero non è necessario contrassegnare un’opera protetta e non è nemmeno possibile registrarla.La protezione di un’opera ai sensi del diritto d’autore dipende dal rispetto delle condizioni di cui all’art. 2 cpv. 1 LDA. Se sussistono tali condizioni, l’opera è protetta dal momento in cui è creata (art. 29 cpv. 1 LDA). L’apposizione di un simbolo del copyright può comunque rappresentare un eventuale avvertimento per l’utilizzatore o l’utilizzatrice di un’opera, a segnalare che potrebbe trattarsi di un’opera protetta.