Eccezioni alle eccezioni, il cosiddetto test dei tre livelli
Il diritto internazionale (art. 9 cpv. 2, art. 13 TRIPS, art. 10 WCT, art. 16 cpv. 2 WPPT) sancisce, a tutela di autori e titolari di diritti, quando e in che misura è ammessa la limitazione dei loro diritti esclusivi. Il cosiddetto test dei tre livelli si rivolge al legislatore e afferma che:
- le disposizioni restrittive del diritto d’autore possono riferirsi esclusivamente a determinati casi particolari (primo livello);
- il normale sfruttamento dell’opera da parte degli autori o dei titolari dei diritti non deve risultarne pregiudicato (secondo livello);
- gli interessi legittimi degli autori e dei titolari dei diritti non devono essere lesi in modo inaccettabile (terzo livello).
La limitazione a determinati casi particolari (primo livello) previene che ci siano restrizioni generali o molto ampie, come la riproduzione per qualsiasi scopo. È ammessa invece la limitazione a determinati casi di uso privato, come si legge nell’ art. 19 cpv. 1 LDA o la riproduzione di un’opera per l’uso da parte di persone disabili (art. 24c LDA).
Il secondo livello mira ad assicurare la congruità della limitazione del diritto esclusivo di autori e titolari dei diritti e della loro possibilità di sfruttare le loro opere. Agli autori e ai titolari dei diritti deve restare riservata una modalità di commercializzazione normale (consueta in commercio). Vanno quindi salvaguardati i loro interessi economici. A titolo esemplificativo va riservato alla casa editrice il diritto di vendere delle riviste sul mercato come opera complessiva (art. 19 cpv. 3 lett. a LDA). ). All’utilizzatore avente diritto all’uso privato è comunque permesso copiare per intero singoli articoli tratti da una rivista poiché, in questo modo, non si pregiudica la vendita delle riviste stesse (cfr. a tale riguardo anche DTF 140 III 633, con ulteriori annotazioni).
Con il terzo livello, infine, si mettono su due piatti della stessa bilancia gli interessi di autori e titolari dei diritti e gli interessi dei terzi. In quest’ottica, la Legge prevede all’occorrenza l’obbligo di versare un compenso all’autore o al titolare dei diritti, per evitare che l’ingerenza nei loro diritti esclusivi risulti inaccettabile (DTF 133 III 486).