Nei casi di uso privato aziendale (art. 19 cpv. 1 lett. c LDA) rientrano la riproduzione e la messa a disposizione di tali riproduzioni all’interno di un’azienda per scopi di informazione e documentazione. Il caso dell’utilizzazione per uso privato aziendale rappresenta una licenza legale. L’utilizzatore non ha pertanto bisogno di ricevere alcun consenso per utilizzare l’opera. Tuttavia, l’utilizzazione deve prevedere il pagamento del compenso secondo le tariffe comuni 8 e 9 (art. 19 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l’art. 20 cpv. 2 LDA).
Chi usufruisce dell’uso privato aziendale?
Delle tre disposizioni restrittive relative all’uso privato (art. 19 cpv. 1 lett. a, b e c LDA), quella sull’uso privato aziendale prevede la cerchia di persone più ampia: la Legge elenca amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni ed enti analoghi. La dottrina dominante si spinge anche oltre e offre un’interpretazione estesa del concetto di «azienda», comprendendo le aziende pubbliche e private e i lavoratori indipendenti, a prescindere dalla forma giuridica assunta (ad esempio enti pubblici, Sagl, associazione o commerciante individuale), come pure i raggruppamenti di persone, a prescindere dalla loro effettiva organizzazione in una qualche forma giuridica (come le comunità di interessi). Fattore determinante è l’esistenza di un ambito interno che consenta la distribuzione delle copie al personale – compresi, ad esempio, i collaboratori di una filiale in Svizzera.
- Esempi di aziende ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 lett. c LDA: biblioteche, associazioni, comunità di interessi, associazioni economiche, imprese economiche ecc. Sono compresi anche le scuole, le università e gli altri istituti di formazione che in ogni caso, per quanto riguarda l’uso privato aziendale, possono basarsi direttamente sulla tariffa comune TC 7.
Cosa è permesso?
Diversamente dall’uso privato in senso stretto (art. 19 cpv. 1 lett. a LDA) e dall’uso privato a fini didattici (art. 19 cpv. 1 lett. b LDA) non è ammessa qualsiasi utilizzazione dell’opera ma soltanto la riproduzione. Il Tribunale federale ha tuttavia riconosciuto che va logicamente consentita anche la messa in circolazione di tali riproduzioni all’interno dell’azienda (DTF 133 III 478). A tale scopo sono ammessi anche il salvataggio su una rete interna e la relativa messa a disposizione all’interno dell’azienda. La riproduzione delle opere riguarda non soltanto testi e opere grafiche ma anche tutti i tipi di opere elencati nell’art. 2 LDA, comprese, a titolo esemplificativo, le trasmissioni radiotelevisive.
La destinazione dell’utilizzazione è comunque da limitare all’informazione e documentazione interna; non rientra quindi in tale fattispecie la riproduzione di un documentario in occasione di un cineforum conviviale.
- Rappresentano quindi attività ammesse: l’esposizione di copie stampate in occasione di un evento riservato a membri dell’azienda, l’invio di una riproduzione in allegato a un messaggio di posta elettronica, il salvataggio di testi, immagini, film e video ecc. su una rete interna all’azienda e la messa a disposizione di tali materiali
- Rappresentano invece attività non permesse: l’esposizione di copie stampate in occasione di un evento pubblico dell’azienda, l’invio di riproduzioni a persone esterne all’azienda, la messa a disposizione online – in Internet o comunque secondo modalità pubbliche – di opere, ad esempio all’interno di un rapporto annuale stampato
Nell’uso privato aziendale, l’estensione della riproduzione varia a seconda del tipo di opera: in generale si applicano le limitazioni previste dalla Legge per l’uso privato (art. 19 cpv. 3 LDA) ma, in alcuni casi, le tariffe comuni (TC 8 e TC 9) prevedono la possibilità di procedere con utilizzazioni più ampie. In dettaglio, nell’uso privato aziendale la riproduzione di diversi tipi di opere è ammessa secondo le modalità seguenti:
- Libri e altre opere testuali: solo estratti (art. 19 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l’art. 19 cpv. 3 lett. a LDA)
- Articoli di giornali e riviste, pubblicazioni: copie complete (DTF 140 III 616)
- Spartiti e partiture musicali: soltanto copie incomplete
- Quadri, fotografie, opere grafiche, schizzi e altre opere delle arti figurative: copie complete
- Trasmissioni radiotelevisive: solo trasmissioni incomplete
- Brani musicali da CD o film da DVD: copie incomplete (estratti)
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